Art. 57. Chi con finto nome avra' dato il suo suffragio in un'adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere iscritto sulle liste elettorali, perdera' per dieci anni l'esercizio d'ogni diritto politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termini del codice penale.