(Allegato A-art. 57)
 
                              Art. 57. 
 
  Chi con finto nome avra'  dato  il  suo  suffragio  in  un'adunanza
elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato  di
falsi titoli o documenti per essere iscritto sulle liste  elettorali,
perdera' per dieci anni l'esercizio d'ogni  diritto  politico,  senza
pregiudizio delle pene che potessero per  lo  stesso  fatto  essergli
inflitte a termini del codice penale.