(Allegato A-art. 60)
 
                              Art. 60. 
 
  Niuno e' ammesso  a  votare  sia  per  la  formazione  dell'ufficio
definitivo, sia  per  l'elezione  dei  consiglieri,  se  non  trovasi
iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e  rimessa  al
presidente. 
 
  Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella
sala, ed ammettere a votare coloro  che  si  presenteranno  provvisti
d'una sentenza della Corte d'appello, con cui si  dichiari  che  essi
hanno  diritto  di  far  parte  di  quelle  adunanze,  e  coloro  che
dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 43.