Art. 60. Niuno e' ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente. Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della Corte d'appello, con cui si dichiari che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 43.