Art. 68. Ove il numero degli elettori esiga la divisione in piu' sezioni, lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformita' degli articoli precedenti. Il presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il processo verbale all'ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede al computo generale dei voti. Il presidente della sezione principale proclama il risultato dell'elezione. I membri dell'ufficio principale in concorso dei presidenti delle sezioni redigono processo verbale prima di sciogliere l'adunanza.