(Allegato A-art. 68)
 
                              Art. 68. 
 
  Ove il numero degli elettori esiga la divisione in piu' sezioni, lo
scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformita' degli
articoli precedenti. 
 
  Il presidente di ciascuna sezione reca immediatamente  il  processo
verbale all'ufficio della prima sezione,  il  quale  in  presenza  di
tutti i presidenti delle sezioni  procede  al  computo  generale  dei
voti. 
 
  Il  presidente  della  sezione  principale  proclama  il  risultato
dell'elezione. 
 
  I membri dell'ufficio principale in concorso dei  presidenti  delle
sezioni redigono processo verbale prima di sciogliere l'adunanza.