(Allegato A-art. 72)
 
                              Art. 72. 
 
  Se l'elezione porta nel  consiglio  alcuni  dei  congiunti  di  cui
all'art. 27, il consigliere nuovo viene escluso da chi e' in ufficio;
quello che ottenne meno voti  da  chi  ne  ebbe  maggior  numero;  il
giovane dal provetto. 
 
  In tali casi si procede immediatamente  a  surrogare  gli  esclusi,
sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti. 
 
  Chi fosse eletto in piu' frazioni puo' ottare per una di  esse  nel
termine di otto giorni. 
 
  In difetto la giunta municipale estrae  a  sorte  la  frazione  che
l'eletto ha da rappresentare. 
 
  Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che  successivamente
ottennero piu' voti.