Art. 72. Se l'elezione porta nel consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 27, il consigliere nuovo viene escluso da chi e' in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto. In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti. Chi fosse eletto in piu' frazioni puo' ottare per una di esse nel termine di otto giorni. In difetto la giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare. Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero piu' voti.