Art. 74. Il processo verbale dell'elezione e' indirizzato al prefetto o sotto-prefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data. Se ne conservera' un esemplare nella segreteria del comune, il quale sara' certificato conforme all'originale dai membri dell'ufficio. La giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.