(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 12)
                              Art. 12. 
 
 
  Gli incarichi nei servizi di medicina scolastica generica  dovranno
essere conferiti mediante pubblico concorso per titoli  a  medici  in
possesso di uno o piu' titoli fra quelli sotto indicati in ordine  di
preferenza: 
    a) servizio di ruolo prestato in qualita'  di  medico  scolastico
generico  o  di  ufficiale  sanitario  o  di  medico  dipendente  dal
Ministero della sanita'; 
    b)  servizio  di  ruolo  in  qualita'  di  direttore,  aiuto   od
assistente  presso  istituti  di  igiene  o   di   pediatria   o   di
puericultura; 
    c) servizio di ruolo prestato quale  medico  addetto  ai  servizi
sanitari delle regioni, delle province e  dei  comuni  o  gestiti  da
istituzioni  ed  enti  pubblici  che  espletano  istituzionalmente  e
specificamente assistenza sanitaria per l'infanzia; 
    d) servizio di  ruolo  prestato  in  ospedali  di  1ª,  2ª  e  3ª
categoria od in cliniche universitarie; 
    e) docenza  in  igiene,  in  medicina  e  igiene  scolastica,  in
pediatria, in puericultura; 
    f) specializzazione in medicina  scolastica,  igiene,  pediatria,
puericultura; 
    g) servizio di medico condotto di ruolo o servizio non  di  ruolo
di medico scolastico; 
    h) servizio non di ruolo nei posti indicati nelle lettere a), b),
c), d), g); 
    i) idoneita' conseguita in precedenti concorsi per i posti di cui
alle lettere a), b), c), d); 
    l) specializzazione in branche di malattie sociali; 
    m)   altri   incarichi   o   servizi    professionali    compreso
l'insegnamento scolastico; 
    n) titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea; 
    o) pubblicazioni e altri lavori scientifici. 
  Per gli incarichi nei servizi di medicina scolastica specialistica,
i servizi prestati  ed  i  titoli  devono  intendersi  riferiti  alle
singole specializzazioni.