(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 25)
                              Art. 25. 
 
 
  I medici scolastici hanno il compito di: 
    curare la compilazione dei dati statistici; 
    inviare  mensilmente  all'ufficiale   sanitario   una   relazione
sull'azione svolta comprensiva di: 
      a) notizie statistiche concernenti il genere e il numero  delle
visite effettuate e gli accertamenti specialistici e di  laboratorio;
i colloqui ed i rapporti con i familiari degli alunni; 
      b) classificazione degli esiti; 
      c) rilievi epidemiologici; 
      d)   eventuali   interventi   di   profilassi   immunitaria   o
chemioantibiotica; 
      e) prestazioni di pronto soccorso; 
      f) attivita' di educazione sanitaria; 
      g) proposte ritenute opportune  ai  fini  di  un  miglioramento
dell'azione di medicina scolastica; 
      h) riepilogo del registro  dei  materiali  di  consumo  con  il
carico e lo scarico del mese. 
    Analogo adempimento sara' assolto dai  direttori  sanitari  degli
istituti pediatrici di ricovero e di cura, responsabili  dei  servizi
di medicina scolastica.