(Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 16)
                              Art. 16. 

 
  Il servizio comprende  sia  le  operazioni  di  carico  e  scarico,
composizione e scomposizione dei colli, appillaggio e  disappillaggio
dei materiali in arrivo o in partenza, da e  nei  vagoni  ferroviari,
automezzi, aeromobili  e  mezzi  navali  (navi,  bettoline,  pontoni,
chiatte, ecc.) e  negli  edifici  militari,  sia  lo  spostamento  di
materiali nell'interno dello stesso locale, oppure da un locale o  da
un piano all'altro dello stesso edificio militare, oppure tra diversi
edifici, vagoni ferroviari, automezzi,  aeromobili  e  mezzi  navali,
alla banchina o in rada. 
  Le operazioni  innanzi  indicate  saranno  eseguite  per  qualsiasi
genere e specie di materiali, merci e derrate, e di qualsiasi natura,
forma, volume e peso, compresi esplosivi, carburanti, lubrificanti  e
munizioni,  restando  a   carico   dell'impresa   contraente,   oltre
all'organizzazione ed al rischio, tutte le responsabilita'  derivanti
dalle norme in vigore.