Art. 16. Il servizio comprende sia le operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione dei colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo o in partenza, da e nei vagoni ferroviari, automezzi, aeromobili e mezzi navali (navi, bettoline, pontoni, chiatte, ecc.) e negli edifici militari, sia lo spostamento di materiali nell'interno dello stesso locale, oppure da un locale o da un piano all'altro dello stesso edificio militare, oppure tra diversi edifici, vagoni ferroviari, automezzi, aeromobili e mezzi navali, alla banchina o in rada. Le operazioni innanzi indicate saranno eseguite per qualsiasi genere e specie di materiali, merci e derrate, e di qualsiasi natura, forma, volume e peso, compresi esplosivi, carburanti, lubrificanti e munizioni, restando a carico dell'impresa contraente, oltre all'organizzazione ed al rischio, tutte le responsabilita' derivanti dalle norme in vigore.