(Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 17)
                              Art. 17. 

 
  Le prestazioni di manovalanza hanno luogo in  seguito  a  richiesta
dell'ente interessato.  Le  richieste  possono  essere  avanzate  per
iscritto o verbalmente (in quest'ultimo  caso  anche  per  mezzo  del
telefono) e devono pervenire all'impresa almeno tre o sei  ore  prima
di quella stabilita per l'inizio dei lavori,  a  seconda  che  questi
ultimi debbano, rispettivamente, eseguirsi nel luogo in cui  ha  sede
l'impresa stessa o in altra localita'. Il  contratto  puo'  stabilire
termini diversi quando la distanza fra sede dell'impresa e  luogo  di
lavoro o altre circostanze rendano insufficienti o  eccessivi  quelli
innanzi indicati. 
  Le richieste di lavoro fatte  verbalmente  saranno  confermate  per
iscritto, a cura dei  competenti  enti  militari,  entro  le  24  ore
successive.