Art. 17. Le prestazioni di manovalanza hanno luogo in seguito a richiesta dell'ente interessato. Le richieste possono essere avanzate per iscritto o verbalmente (in quest'ultimo caso anche per mezzo del telefono) e devono pervenire all'impresa almeno tre o sei ore prima di quella stabilita per l'inizio dei lavori, a seconda che questi ultimi debbano, rispettivamente, eseguirsi nel luogo in cui ha sede l'impresa stessa o in altra localita'. Il contratto puo' stabilire termini diversi quando la distanza fra sede dell'impresa e luogo di lavoro o altre circostanze rendano insufficienti o eccessivi quelli innanzi indicati. Le richieste di lavoro fatte verbalmente saranno confermate per iscritto, a cura dei competenti enti militari, entro le 24 ore successive.