(Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 20)
                              Art. 20. 

 
  Gli    operai    devono    risultare    di     pieno     gradimento
dell'amministrazione militare. 
  Qualora le autorita' militari richiedessero, a  loro  insindacabile
giudizio, la sostituzione  di  uno  o  piu'  dipendenti  dell'impresa
appaltatrice, questa dovra' immediatamente  aderire  alla  richiesta,
senza sollevare  alcuna  obiezione  o  pretendere  alcun  indennizzo.
Comunque l'amministrazione militare puo' rifiutarsi di  far  accedere
gli operai non graditi sul luogo dei lavori. 
  Per  ogni  giorno  di  ritardo  nell'adesione  alla  richiesta   di
sostituzione di ciascuna unita'  verra'  addebitata  all'impresa  una
penale pari a quanto contrattualmente dovuto all'impresa  stessa  per
quattro ore di prestazioni di un lavoratore.