(Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 22)
                              Art. 22. 

 
  Qualora l'ordine di eseguire un servizio dato nei termini stabiliti
dal precedente art. 17 venga prima dell'inizio  revocato  per  motivi
non  dipendenti  dall'impresa  e  questa  dimostri  di   avere   gia'
disponibili, all'ora prestabilita, gli operai sul posto di lavoro, le
sara' corrisposto un quarto del compenso che la sarebbe spettato  per
l'intero lavoro. 
  Se il lavoro era  tale  da  richiedere  piu'  di  una  giornata  si
corrispondera' il quarto del compenso relativo ad una sola  giornata.
Quanto sopra sara' di volta  in  volta  fatto  constare  con  verbale
compilato dall'autorita' militare in contraddittorio con l'impresa. 
  Se la revoca o la sospensione  siano  disposte  dopo  l'inizio  del
servizio, sara' corrisposto all'impresa: 
    ove i lavori siano stati eseguiti per non piu' di quattro ore: il
compenso corrispondente a meta' giornata o a quattro ore (nel caso di
compenso stabilito a ore); 
    ove siano stati eseguiti per piu' di  quattro  ore:  il  compenso
corrispondente all'intera giornata, o a otto ore. 
  Sara'  ugualmente  compilato  un  verbale  in  contraddittorio  con
l'impresa.