Art. 22. Qualora l'ordine di eseguire un servizio dato nei termini stabiliti dal precedente art. 17 venga prima dell'inizio revocato per motivi non dipendenti dall'impresa e questa dimostri di avere gia' disponibili, all'ora prestabilita, gli operai sul posto di lavoro, le sara' corrisposto un quarto del compenso che la sarebbe spettato per l'intero lavoro. Se il lavoro era tale da richiedere piu' di una giornata si corrispondera' il quarto del compenso relativo ad una sola giornata. Quanto sopra sara' di volta in volta fatto constare con verbale compilato dall'autorita' militare in contraddittorio con l'impresa. Se la revoca o la sospensione siano disposte dopo l'inizio del servizio, sara' corrisposto all'impresa: ove i lavori siano stati eseguiti per non piu' di quattro ore: il compenso corrispondente a meta' giornata o a quattro ore (nel caso di compenso stabilito a ore); ove siano stati eseguiti per piu' di quattro ore: il compenso corrispondente all'intera giornata, o a otto ore. Sara' ugualmente compilato un verbale in contraddittorio con l'impresa.