(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 26)
                              Art. 26. 
Ricovero  degli  invalidi  per   infermita'   mentale   in   istituti
             ospedalieri con spese a carico dello Stato 
 
  L'onere per le spese di degenza degli invalidi, militari o  civili,
ammessi in istituti ospedalieri e sottoposti a trattamento  sanitario
obbligatorio per malattia mentale contratta a causa di guerra,  e'  a
carico dello Stato. 
  Al rimborso delle rette di degenza alle amministrazioni e agli enti
interessati provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro
con i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di  previsione
della spesa del Ministero del tesoro. 
  Durante il periodo di degenza, nei confronti degli invalidi di  cui
al primo  comma  del  presente  articolo,  verra'  effettuata,  dalle
competenti  direzioni  provinciali  del  tesoro,  una  ritenuta   non
superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo. 
  Gli istituti che ricoverino gli invalidi di cui al primo comma  del
presente articolo sono tenuti a dare immediata notizia  dell'avvenuto
ricovero alla direzione provinciale del tesoro, che ha in  carico  la
partita di pensione dell'invalido, per gli adempimenti di competenza.