(Regolamento di polizia mortuaria- art. 12)
                              Art. 12. 
  1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e  tenere  in
osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: 
    a) morte in abitazioni inadatte  e  nelle  quali  sia  pericoloso
mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; 
    b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in
luogo pubblico; 
    c) ignote, di cui debba farsi  esposizione  al  pubblico  per  il
riconoscimento. 
  2. Durante il periodo di osservazione  deve  essere  assicurata  la
sorveglianza   anche   ai   fini   del   rilevamento   di   eventuali
manifestazioni di vita.