(Regolamento di polizia mortuaria- art. 13)
                              Art. 13. 
  1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle
seguenti funzioni obitoriali: 
    a) mantenimento  in  osservazione  e  riscontro  diagnostico  dei
cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; 
    b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione
dell'autorita'   giudiziaria   per   autopsie   giudiziarie   e   per
accertamenti    medico-legali,    riconoscimento    e     trattamento
igienico-conservativo; 
    c) deposito,  riscontro  diagnostico  o  autopsia  giudiziaria  o
trattamento  igienico   conservativo   di   cadaveri   portatori   di
radioattivita'.