(Regolamento di polizia mortuaria- art. 14)
                              Art. 14. 
  1.  I  depositi  di  osservazione  e  gli  obitori  possono  essere
istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o  presso  ospedali  od
altri istituti sanitari ovvero in  particolare  edificio  rispondente
allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. 
  2. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila  abitanti  il
locale destinato a deposito  di  osservazione  deve  essere  distinto
dall'obitorio. 
  3. I comuni costituitisi in consorio per l'esercizio  di  un  unico
cimitero a norma dell'art. 49, comma 3,  possono  consorziarsi  anche
per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio. 
  4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione 
fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene 
conto della popolazione complessiva dei 
comuni interessati.