(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
                   Dipartimento: Natura e funzioni 
 
    1. Il Dipartimento e' la struttura organizzativa fondamentale per
lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita'  didattiche
e formative e delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o
accessorie, e quelle di  consulenza  e  di  ricerca  su  contratto  o
convenzione. 
    2. Nel Dipartimento sono  incardinati  professori  e  ricercatori
afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei  per  finalita'
e/o metodo, raggruppati in base ad un ampio  progetto  scientifico  e
culturale, coerente con le attivita' didattiche e  formative  al  cui
svolgimento il Dipartimento concorre. 
    3. Il Dipartimento e' un  centro  di  responsabilita'  dotato  di
autonomia  gestionale  e  organizzativa  nel  rispetto  dei  principi
contabili previsti dalla normativa vigente. 
    4. La costituzione, la  modificazione  e  la  disattivazione  dei
Dipartimenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione  previo
parere obbligatorio del Senato Accademico e del Nucleo di valutazione
di Ateneo. 
    5. Il Dipartimento disciplina le regole di funzionamento  interno
mediante un proprio Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio. Il Regolamento, previo parere favorevole del
Consiglio di Amministrazione, e' approvato dal Senato  Accademico  ed
emanato con decreto del Rettore. 
    6. Il Regolamento puo' prevedere l'articolazione del Dipartimento
in sezioni scientificamente omogenee, qualora le articolazioni  delle
aree culturali e scientifiche presenti lo renda opportuno. 
    7. Il Dipartimento in particolare: 
    a) promuove e coordina  le  attivita'  di  ricerca  nel  rispetto
dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore, e  del  loro
diritto di accedere direttamente ed  autonomamente  ai  finanziamenti
per la ricerca; 
    b) progetta  e  cura  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle
attivita' didattiche di  uno  o  piu'  corsi  di  laurea,  di  laurea
magistrale, di dottorato di ricerca, di scuola  di  specializzazione,
di master, di perfezionamento, afferenti al Dipartimento  e  fornisce
altresi' ad altri corsi e strutture didattiche le necessarie  risorse
umane e strumentali  finalizzate  allo  svolgimento  delle  attivita'
didattiche e formative. Puo' chiedere di  assumere  le  funzioni  del
Consiglio didattico di cui all'articolo  38,  operando  in  tal  caso
nella composizione di cui al comma 3 del medesimo articolo; 
    c) esercita tutte le altre attribuzioni che  gli  sono  demandate
dal  vigente  ordinamento  universitario,   dallo   Statuto   e   dai
Regolamenti, nonche'  dalle  disposizioni  degli  organi  di  governo
dell'Ateneo.