(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
                     Dipartimenti: Composizione 
 
    1. Il numero  di  professori  e  ricercatori  necessario  per  la
costituzione di un Dipartimento non puo' essere  inferiore  a  quello
definito dalle vigenti disposizioni di legge; il numero  dei  docenti
puo' scendere al di sotto  di  quest'ultimo  limite  per  un  periodo
massimo  di  un  anno,  allo  scadere  del  quale  il  Consiglio   di
Amministrazione delibera la disattivazione del Dipartimento. 
    2. Afferiscono al Dipartimento i titolari di assegni di  ricerca,
i titolari di contratto di insegnamento, i professori e i ricercatori
ospiti, nonche' i  ricercatori  ed  assegnisti  di  Enti  di  ricerca
nazionali, che operano nel Dipartimento nel quadro di convenzioni con
l'Ateneo, le cui ricerche o i cui insegnamenti  siano  riferibili  ai
settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento.