(Allegato-art. 35)
                              Art. 35. 
 
                            Il Presidente 
 
    1. Il  Presidente  rappresenta  la  Facolta',  ne  sovrintende  e
promuove le attivita'. 
    2. In particolare, il Presidente: 
    a) convoca e presiede il  Consiglio  della  Facolta'  e  assicura
l'esecuzione delle relative deliberazioni; 
    b) sovrintende alle attivita' didattiche dei corsi di studio; 
    c) nomina le commissioni di esame di profitto e finali. 
    3. Il Presidente e' eletto dai  componenti  il  Consiglio  tra  i
professori di ruolo di  prima  fascia  a  tempo  pieno  afferenti  ai
Dipartimenti raggruppati nella Facolta'. 
    4. Il Presidente dura in carica tre  anni  ed  e'  immediatamente
rieleggibile una sola volta.