(Allegato-art. 36)
                              Art. 36. 
 
                      Consiglio della Facolta' 
 
    1. Il Consiglio adotta le delibere della Facolta' in  particolare
in merito alle competenze di cui al precedente articolo 33. 
    2. Il Consiglio e' costituito da: 
    a) i Direttori dei Dipartimenti; 
    b)  da  docenti  scelti  tra  i  componenti  delle   Giunte   dei
Dipartimenti, i Presidenti dei Consigli didattici, i Coordinatori dei
corsi di dottorato o  i  Presidenti  delle  Scuole  di  dottorato  se
costituite,  i  responsabili   delle   attivita'   assistenziali   di
competenza della struttura, ove previste, in misura  complessivamente
non superiore al dieci per cento  dei  componenti  dei  Consigli  dei
Dipartimenti raggruppati nella Facolta'; 
    c) da una rappresentanza  elettiva  degli  studenti  iscritti  ai
corsi di studio, in misura pari al quindici per cento dei  componenti
del Consiglio stesso. 
    3.  I  componenti  del   Consiglio,   fatta   eccezione   per   i
rappresentanti degli studenti, durano in  carica  tre  anni,  e  sono
immediatamente  rieleggibili  una  sola   volta;   il   mandato   dei
rappresentanti degli studenti dura due anni  ed  e'  rinnovabile  una
sola volta.