(Allegato-art. 39)
                              Art. 39. 
 
                           Corsi e titoli 
 
    1. L'Universita' istituisce ed attiva corsi di studio al  termine
dei quali rilascia i seguenti titoli di studio: 
    a) laurea; 
    b) laurea magistrale; 
    c) diploma di specializzazione; 
    d) dottorato di ricerca; 
    e) ogni altro titolo previsto dalla legge. 
    2. L'Ordinamento dei corsi di laurea e  laurea  magistrale  e  le
strutture  presso  le  quali  sono  attivati   sono   contenuti   nel
Regolamento didattico di Ateneo. 
    3. I Corsi di specializzazione e le relative Scuole, nel rispetto
delle diposizioni di  legge  e  in  conformita'  con  il  Regolamento
didattico di  Ateneo,  sono  disciplinati  da  apposito  Regolamento,
tenendo conto per l'area sanitaria delle  funzioni  assistenziali  in
convenzione  e  della  necessita'  del  loro  coordinamento  con   le
attivita' formative. 
    4.  I  Corsi  di  dottorato  di  ricerca,  nel   rispetto   delle
disposizioni di legge e in conformita' con il  Regolamento  didattico
di Ateneo, sono disciplinati da apposito Regolamento  che  stabilisce
l'organizzazione e il funzionamento degli stessi  anche  mediante  la
costituzione di Scuole dottorali. 
    5. I Corsi di perfezionamento scientifico e  di  alta  formazione
permanente e ricorrente, denominati Master universitari, nel rispetto
delle disposizioni di legge  e  in  conformita'  con  il  Regolamento
didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito Regolamento che ne
stabilisce l'organizzazione e il funzionamento. 
    6. L'Universita', anche in collaborazione con soggetti pubblici e
privati, sviluppa  iniziative  formative  destinate  alla  formazione
permanente attivando in particolare i seguenti corsi, al termine  dei
quali viene rilasciato un attestato di frequenza o di partecipazione: 
    a) corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale; 
    b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici  e  agli  esami  di
Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; 
    c) corsi  di  educazione  ed  attivita'  formative  esterne,  ivi
compresi quelli per l'aggiornamento culturale  degli  adulti  nonche'
quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori; 
    d) corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri. 
    Le modalita' di attivazione e funzionamento dei corsi di  cui  al
presente comma sono disciplinati da apposito Regolamento.