Art. 8. Obiettivi di qualita' 1. L'Autorita' di regolamentazione stabilisce gli obiettivi di qualita' del servizio postale universale. Tali standard sono recepiti nella Carta della qualita' e resi disponibili presso tutti gli uffici postali. 2. Nell'ambito dei prezzi speciali di cui all'art. 7 si possono prevedere, in presenza di determinate condizioni alle quali corrispondono prezzi proporzionali, standard di qualita' differenti.