(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in  data
9 ottobre 2009 come successivamente modificato  dal  CCNQ  19  luglio
2012 ed e' valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ. 
    2.  Per  il  triennio  di  contrattazione   2013-2015,   in   via
provvisoria, le associazioni sindacali  rappresentative  sono  quelle
indicate nelle tavole dal n. 1 al n. 25. 
    3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei  permessi
di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo
alla sottoscrizione definitiva  del  presente  contratto  ed  avranno
valore  sino  al  nuovo  accordo  successivo  all'accertamento  della
rappresentativita', ivi incluso l'accertamento definitivo relativo al
triennio 2013-2015. 
    4. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  CCNQ,  le
prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali,
permessi  del   monte   ore   di   amministrazione)   spettano   alle
organizzazioni  sindacali  rappresentative  indicate   nelle   tavole
allegate, che subentrano  a  quelle  rappresentative  nel  precedente
periodo contrattuale. 
    5. Resta fermo che nell'anno di entrata in  vigore  del  presente
contratto il contingente dei permessi  sindacali  del  monte  ore  di
amministrazione e quello dei  permessi  per  la  partecipazione  alle
riunioni degli organismi direttivi statutari  e'  ripartito  pro-rata
tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente  periodo
contrattuale  -  a  cui  spetta  dal  1°   gennaio   alla   data   di
sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative  nel
triennio 2013-2015 - per la parte restante. 
    6. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7  agosto
1998, ivi inclusi i permessi non  retribuiti  e  le  aspettative  non
retribuite, ai sensi del d.lgs.  n.  165  del  2001  e  del  D.M.  23
febbraio  2009  non  competono  alle   associazioni   sindacali   non
rappresentative, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del CCNQ
27 gennaio 1999 e dall'art. 5, comma 4, del CCNQ 18 dicembre 2002. 
    7. E' confermato quanto previsto dall'art. 14, comma 7, del  CCNQ
7 agosto 1998 come modificato  dall'art.  2,  comma  3  del  CCNQ  27
gennaio 1999 e dall'art. 11, comma 4  del  CCNQ  7  agosto  1998.  La
richiesta di  compensazione  deve  pervenire  al  Dipartimento  della
Funzione  Pubblica  almeno  15  giorni  prima   dell'utilizzo   delle
prerogative, per consentire al Dipartimento stesso, entro il suddetto
arco temporale, di modificare i relativi  contingenti.  Tale  termine
puo' essere derogato nel caso in cui al momento  della  richiesta  ci
sia ancora capienza nel relativo contingente. 
    8. Ai distacchi,  ivi  inclusi  quelli  ottenuti  per  cumulo  di
permessi, di cui agli artt. 2,  3  e  4  continua  ad  applicarsi  la
normativa relativa ai distacchi sindacali di cui  al  CCNQ  7  agosto
1998. 
    9. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10, commi  3  e  7,  del
CCNQ del 7 agosto 1998. 
    10.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente   contratto
rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998.