Art. 9. Disposizioni finali 1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 9 ottobre 2009 come successivamente modificato dal CCNQ 19 luglio 2012 ed e' valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ. 2. Per il triennio di contrattazione 2013-2015, in via provvisoria, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dal n. 1 al n. 25. 3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentativita', ivi incluso l'accertamento definitivo relativo al triennio 2013-2015. 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale. 5. Resta fermo che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione e quello dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari e' ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1° gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015 - per la parte restante. 6. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001 e del D.M. 23 febbraio 2009 non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del CCNQ 27 gennaio 1999 e dall'art. 5, comma 4, del CCNQ 18 dicembre 2002. 7. E' confermato quanto previsto dall'art. 14, comma 7, del CCNQ 7 agosto 1998 come modificato dall'art. 2, comma 3 del CCNQ 27 gennaio 1999 e dall'art. 11, comma 4 del CCNQ 7 agosto 1998. La richiesta di compensazione deve pervenire al Dipartimento della Funzione Pubblica almeno 15 giorni prima dell'utilizzo delle prerogative, per consentire al Dipartimento stesso, entro il suddetto arco temporale, di modificare i relativi contingenti. Tale termine puo' essere derogato nel caso in cui al momento della richiesta ci sia ancora capienza nel relativo contingente. 8. Ai distacchi, ivi inclusi quelli ottenuti per cumulo di permessi, di cui agli artt. 2, 3 e 4 continua ad applicarsi la normativa relativa ai distacchi sindacali di cui al CCNQ 7 agosto 1998. 9. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10, commi 3 e 7, del CCNQ del 7 agosto 1998. 10. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998.