Art. 6. Disposizioni particolari per l'Area V 1. Nell'Area V, attesa la specificita' della stessa, si applicano le norme speciali di cui all'art. 16 del CCNQ del 7 agosto 1998. 2. Per l'applicazione del presente contratto, nell'Area V, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilita' sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2013-2014. A tal fine: a) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione, Universita' e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 4 sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 31 agosto 2013; b) le variazioni dei distacchi rispetto al vigente CCNQ 3 ottobre 2005, come conseguenti al presente contratto, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto; c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto. Ove questo corrisponda con il periodo di chiusura delle attivita' didattiche delle istituzioni scolastiche, la cessazione decorrera' dal 1° settembre 2013, senza interruzione dell'anzianita' di servizio. 3. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 4, comma 5, per l'Area V, l'Aran comunichera' tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinche' il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.