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13. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
13.1. Separazioni e comunicazioni 
    1. Salvo quanto disposto  nelle  specifiche  regole  tecniche  di
prevenzione incendi, gli asili nido ubicati in edifici di tipo  misto
devono essere separati dalle altre parti dell'edificio con  strutture
di separazione aventi caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco  non
inferiori a R/REI 30. Gli stessi asili nido non devono comunicare con
attivita' ad essi non pertinenti. Possono comunicare con attivita' ad
essi pertinenti non soggette agli adempimenti di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite porte  di
caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60. 
    2. Possono comunicare con le attivita' pertinenti  soggette  agli
adempimenti  di  prevenzione  incendi  ai  sensi  del   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.   151,   tramite
disimpegno anche non aerato avente porte e  strutture  almeno  REI/EI
60. 
    3. E' ammessa la diretta comunicazione con ambienti  destinati  a
scuola dell'infanzia  anche  soggette  agli  adempimenti  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,
purche' si adottino coordinate misure di  organizzazione  e  gestione
della sicurezza antincendio. 
    E' ammessa la  comunicazione  con  ambienti  destinati  ad  altre
attivita' scolastiche, anche soggette  agli  adempimenti  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,  n.  151,  a
condizione che i sistemi di vie di esodo siano indipendenti. 
13.2. Resistenza al fuoco 
    1. Il  carico  d'incendio  specifico  dell'attivita'  non  dovra'
superare 300 MJ/m²; sono ammesse eventuali aree a  rischio  specifico
con carico di incendio ≤ 450 MJ/m². 
    2. Le strutture portanti e  gli  elementi  di  compartimentazione
dell'asilo  nido  devono  garantire  rispettivamente   requisiti   di
resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a: 
      45 per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m; 
      60 per edifici con altezza antincendi compresa tra 12 m e 32 m; 
      90 per edifici con altezza antincendi superiore a 32 m. 
    3. Per le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione
delle attivita' ubicate su un solo piano, in edifici di tipo isolato,
e' ammessa una classe di resistenza al fuoco R e REI/EI pari a 30. 
13.3. Scale 
    1. Tutti i vani scala facenti parte del sistema di vie  di  esodo
devono avere caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco  congrue  con
quanto previsto al punto 13.2 ed immettere,  direttamente  o  tramite
percorso protetto, in luogo sicuro o all'esterno dell'edificio. 
    2. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione,
di superficie non inferiore ad 1 m², in posizione tale  da  garantire
un'altezza  libera  dai  fumi  di  2  m   dalla   quota   dell'ultimo
pianerottolo, con sistema di apertura comandabile sia automaticamente
da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo  posto
in prossimita' dell'entrata alla scala, in posizione segnalata. 
13.4. Numero di uscite 
    1. Devono essere presenti due uscite da ciascun piano, riducibili
ad una nel caso di percorsi di esodo, da ogni punto dell'asilo  nido,
non superiori a 15 m. 
    2. E' ammesso che le due uscite da ciascun piano conducano ad uno
stesso vano scale se e' garantito l'accesso all'autoscala dei  vigili
del fuoco. 
    3. Nel caso di asili nido fino  a  50  persone  presenti  ubicati
nell'ambito di edifici  dotati  di  un'unica  scala,  e'  ammessa  la
presenza di una sola uscita alle seguenti ulteriori condizioni: 
      devono essere garantite le  condizioni  di  cui  al  precedente
punto 2.3; 
      la parete di separazione con il vano scale  deve  essere  R/REI
60; 
      l'uscita di piano deve avere caratteristiche R/REI 60 ed essere
posizionata in modo  da  non  determinare  impedimento  nell'utilizzo
delle scale comuni; 
      la lunghezza del percorso per raggiungere l'uscita di piano  da
ogni punto dell'asilo nido non  deve  superare  i  15  m,  mentre  la
lunghezza  del  percorso  per  raggiungere   l'uscita   dell'edificio
dall'uscita di piano non deve superare 30 m; 
      oltre alle caratteristiche di cui al precedente punto  13.3  le
scale  dovranno  essere  integralmente   realizzate   con   materiali
incombustibili. 
13.5. Altre disposizioni 
    1. Gli asili nido esistenti con piu' di trenta  persone  presenti
dovranno inoltre rispettare le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti
punti: 2.1, commi 1 e 5; 2.3; 3.2; 3.3, fatte salve le indicazioni di
cui al successivo comma 2; 3.5; 4, ad esclusione del punto 4.7; 5; 6;
7; 8; 9; 10; 11; 12. 
    2. E'  consentito  mantenere,  fino  alla  loro  sostituzione,  i
rivestimenti a pavimento di classe di reazione al fuoco  superiore  a
quella prevista nelle tabelle di cui al punto 3.3, a  condizione  che
siano posati su supporto incombustibile.