(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
 
                  Disciplina degli scarichi idrici 
 
    1.  Nell'area  marina   protetta   non   e'   consentita   alcuna
alterazione, diretta o indiretta, delle  caratteristiche  biochimiche
dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o
inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi  e  l'immissione
di scarichi non  in  regola  con  le  piu'  restrittive  prescrizioni
previste dalla normativa vigente. 
    2. Tutti i servizi di ristorazione e di  ricettivita'  turistica,
gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al  mare
e gli stabilimenti balneari, devono essere dotati di allacciamenti al
sistema fognario pubblico,  ovvero  di  sistemi  di  smaltimento  dei
reflui domestici e assimilati.