Art. 10. Disciplina degli scarichi idrici 1. Nell'area marina protetta non e' consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente. 2. Tutti i servizi di ristorazione e di ricettivita' turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare e gli stabilimenti balneari, devono essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici e assimilati.