(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
 
          Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica 
 
    1. Nell'area marina protetta e' consentita la ricerca scientifica
previa autorizzazione dell'ente gestore. 
    2. Alla richiesta di  autorizzazione  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di  cui  al  comma  precedente  deve  essere  allegata  una
relazione esplicativa inerente i seguenti temi: 
      a. tipo di attivita' e obiettivi della ricerca; 
      b. parametri analizzati; 
      c. area  oggetto  di  studio  e  piano  di  campionamento,  con
localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; 
      d. mezzi ed attrezzature utilizzati  ai  fini  del  prelievo  e
delle analisi; 
      e. tempistica della ricerca e personale coinvolto. 
    3. Il prelievo di organismi e campioni  e'  consentito  per  soli
motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore. 
    4. Le autorizzazioni di cui  ai  precedenti  commi  1  e  3  sono
rilasciate esclusivamente a fronte di una  dichiarazione  di  impegno
del  richiedente   a   fornire   all'ente   gestore   una   relazione
tecnico-scientifica  sull'attivita'  svolta  e  sui  risultati  della
ricerca, nonche' copia  delle  pubblicazioni  risultate  dagli  studi
effettuati in cui dovra' essere citata la collaborazione  con  l'area
marina protetta "Cinque Terre". 
    5. La richiesta di  autorizzazione  ad  eseguire  l'attivita'  di
ricerca scientifica o il prelievo di organismi e campioni deve essere
presentata almeno 30 giorni  prima  della  data  prevista  di  inizio
attivita'. 
    6. Le attivita'  tecnico-scientifiche  finalizzate  al  controllo
della  qualita'  dell'ambiente  marino  devono  essere  eseguite  nel
rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
nell'ambito delle attivita' intraprese in attuazione delle  normative
poste a tutela dell'ambiente marino 
    7. I programmi di ricerca scientifica nell'area  marina  protetta
coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente  gestore  e
all'autorita'  marittima   competente,   almeno   10   giorni   prima
dell'inizio delle attivita', fornendo le medesime indicazioni di  cui
al precedente comma 2. 
    8. Al termine dell'attivita' il richiedente e' tenuto  a  fornire
all'ente gestore  una  relazione  tecnico-scientifica  sull'attivita'
svolta  e  sui  risultati  della  ricerca,  nonche'  il  consenso  di
utilizzare  per  finalita'  istituzionali  i  dati  scaturenti  dalle
ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte. 
    9. Nell'ambito  dei  programmi  di  ricerca  scientifica  per  le
finalita'  di  monitoraggio  e  gestione  dell'area  marina  protetta
possono essere affidati nei  modi  di  legge  specifici  incarichi  a
istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonche' ad  esperti
di comprovata specializzazione. 
    10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per  lo  svolgimento
delle attivita' di ricerca scientifica nell'area  marina  protetta  i
richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo
di diritto di segreteria e di rimborso spese,  secondo  le  modalita'
indicate al successivo art. 33.