(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
 
Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche,  cinematografiche
                            e televisive 
 
    1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali
di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva. 
    2.  Le  riprese  fotografiche,  cinematografiche   e   televisive
professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di
prevalente  interesse  pubblico   all'informazione,   devono   essere
preventivamente autorizzate dall'ente gestore. 
    3. Le riprese dovranno essere effettuate seguendo le disposizioni
e le limitazioni indicate dall'ente gestore e comunque senza arrecare
disturbo alle specie  animali  e  vegetali  e  all'ambiente  naturale
dell'area marina protetta in genere. 
    4.  Il  personale  preposto  alla  sorveglianza  puo'  sospendere
l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita'  di  cui  al  presente
articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini  della  tutela  del
patrimonio naturale  e  culturale  nonche'  della  tranquillita'  dei
luoghi dell'area marina protetta. 
    5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
dell'attivita' di cui al  presente  articolo,  i  richiedenti  devono
versare all'ente gestore un corrispettivo  a  titolo  di  diritto  di
segreteria  e  rimborso  spese,  secondo  le  modalita'  indicate  al
successivo art. 33. 
    6. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i
contrassegni  autorizzativi   rilasciati   dall'ente   gestore,   che
comprendono  sia  bandiere  o  pennelli  da   issare   solo   durante
l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o  adesivi  da
esporre sull'unita' navale. I  suddetti  contrassegni  devono  essere
riconsegnati presso  gli  uffici  dell'ente  gestore  al  termine  di
scadenza dell'autorizzazione. 
    7. La pubblicazione e  produzione  dei  materiali  fotografici  e
audiovisivi deve riportare  per  esteso  la  denominazione  dell'area
marina protetta.