Art. 13. Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive 1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva. 2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore. 3. Le riprese dovranno essere effettuate seguendo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere. 4. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta. 5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33. 6. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unita' navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione. 7. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso la denominazione dell'area marina protetta.