Art. 14. Disciplina dell'attivita' di balneazione 1. La balneazione e' consentita nelle zone A, previa autorizzazione dell'ente gestore, con accesso da terra e da mare, esclusivamente a nuoto o con natanti autorizzati, senza l'impiego di pinne, calzature e guanti, dal 1° maggio al 30 settembre; 2. La balneazione e' consentita liberamente nelle zone B e C. 3. Ai fini dell'esercizio della balneazione nelle zone A, salva la necessita' di contingentamento dell'attivita', possono richiedere l'autorizzazione: a. i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con un massimo di due accompagnatori; b. i possessori di abitazioni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; c. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e gia' in possesso dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina della attivita' consentite. 4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo l'ente gestore definisce con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il contingentamento delle attivita' di balneazione, stabilendo il numero massimo di presenze giornaliere. 5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 3, sara' considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell'area marina protetta. 6. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.