(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
 
              Disciplina dell'attivita' di balneazione 
 
    1.  La  balneazione  e'   consentita   nelle   zone   A,   previa
autorizzazione dell'ente gestore, con accesso da  terra  e  da  mare,
esclusivamente a nuoto o con natanti autorizzati, senza l'impiego  di
pinne, calzature e guanti, dal 1° maggio al 30 settembre; 
    2. La balneazione e' consentita liberamente nelle zone B e C. 
    3. Ai fini dell'esercizio della balneazione nelle zone  A,  salva
la necessita' di contingentamento dell'attivita', possono  richiedere
l'autorizzazione: 
      a. i residenti nei comuni ricadenti nell'area  marina  protetta
con un massimo di due accompagnatori; 
      b. i possessori di abitazioni nei  comuni  ricadenti  nell'area
marina protetta; 
      c. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni  nei  comuni
ricadenti   nell'area   marina   protetta   e   gia'   in    possesso
dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di
disciplina della attivita' consentite. 
    4. In relazione alle esigenze di  tutela  ambientale  sottese  al
provvedimento istitutivo  l'ente  gestore  definisce  con  successivo
provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il contingentamento
delle attivita' di  balneazione,  stabilendo  il  numero  massimo  di
presenze giornaliere. 
    5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al  precedente
comma 3, sara' considerato  titolo  preferenziale  la  residenza  nei
comuni ricadenti nell'area marina protetta. 
    6.  Il  personale  preposto  alla  sorveglianza  puo'  sospendere
l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita'  di  cui  al  presente
articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini  della  tutela  del
patrimonio naturale  e  culturale  nonche'  della  tranquillita'  dei
luoghi dell'area marina protetta.