Art. 15. Disciplina della navigazione da diporto 1. Nell'area marina protetta e' vietato l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari. 2. Nell'area marina protetta, al fine di salvaguardare la sicurezza in mare durante il periodo stabilito per la stagione balneare, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dalle disposizioni della locale autorita' marittima la navigazione e' consentita oltre la distanza di 100 metri dalla costa a picco sul mare e oltre la distanza di 200 metri dalla costa bassa e dagli arenili frequentati dai bagnanti. 3. Nelle zone A e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore e compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, la navigazione a remi, a pedali, a vela o con propulsore elettrico a velocita' non superiore a 5 nodi e ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri, in numero non superiore ad un natante per richiedente, ai natanti di proprieta' di: a. residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con un massimo di due accompagnatori; b. possessori di abitazioni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; c. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e gia' in possesso dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attivita' consentite. 4. I natanti a remi, a vela e a pedali dotati di motore fuoribordo a scoppio possono navigare in zona A esclusivamente con il piede del motore in posizione di riposo e con l'elica fuori dall'acqua. 5. L'ente gestore, al fine di contingentare i flussi turistici nella zona A per le esigenze di tutela ambientale, stabilisce con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di presenze giornaliere. 6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 3, e' considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell'area marina protetta. 7. Nelle zone B e C e' consentita la navigazione a remi e a vela, a pedali, a propulsione elettrica. 8. Nelle zone B e C non e' consentita la navigazione alle navi da diporto. 9. Nelle zone B e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'accesso e la navigazione a motore, ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, a velocita' non superiore 5 nodi, esclusivamente in assetto dislocante e compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, purche' in linea con uno dei seguenti requisiti di eco compatibilita', e comunque in numero di un natante o di un'imbarcazione per ciascun richiedente: a. motori in linea con la direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche ovvero motori elettrici, motori alimentati con combustibile biodiesel, motori a 4 tempi benzina verde o motori a 2 tempi ad iniezione diretta; b. unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo. 10. Nella zona C e' consentito l'accesso e la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, esclusivamente in assetto dislocante con le seguenti velocita': a. non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa; b. non superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 metri dalla costa. 11. Nelle zone B e C e' consentito l'accesso alle grotte ai natanti condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate, per impedire il danneggiamento delle pareti e delle formazioni rocciose. 12. E' fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. 13. Con provvedimento dell'ente gestore, per motivi di sicurezza della balneazione e di migliore fruibilita', possono essere individuati gli specchi acquei antistanti gli arenili ove consentire esclusivamente la navigazione a remi in corrispondenza delle corsie di atterraggio, delimitati e segnalati secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 14. L'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio. 15. Il personale di sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta. 16. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento di aggiornamento, l'ente gestore puo' stabilire, con successivo autonomo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi e/o stabilire un numero massimo di presenze giornaliere.