(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
 
               Disciplina della navigazione da diporto 
 
    1. Nell'area  marina  protetta  e'  vietato  l'utilizzo  di  moto
d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico
e sport acquatici similari. 
    2.  Nell'area  marina  protetta,  al  fine  di  salvaguardare  la
sicurezza in mare  durante  il  periodo  stabilito  per  la  stagione
balneare, secondo quanto previsto dalle  normative  vigenti  e  dalle
disposizioni della  locale  autorita'  marittima  la  navigazione  e'
consentita oltre la distanza di 100 metri dalla  costa  a  picco  sul
mare e oltre la distanza di 200  metri  dalla  costa  bassa  e  dagli
arenili frequentati dai bagnanti. 
    3. Nelle zone A e' consentita,  previa  autorizzazione  dell'ente
gestore e compatibilmente con le esigenze di contingentare  i  flussi
turistici, la navigazione a remi, a pedali, a vela o  con  propulsore
elettrico a velocita' non superiore a 5 nodi e ad una distanza  dalla
costa non inferiore a 150  metri,  in  numero  non  superiore  ad  un
natante per richiedente, ai natanti di proprieta' di: 
      a. residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con
un massimo di due accompagnatori; 
      b. possessori di  abitazioni  nei  comuni  ricadenti  nell'area
marina protetta; 
      c. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni  nei  comuni
ricadenti   nell'area   marina   protetta   e   gia'   in    possesso
dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di
disciplina delle attivita' consentite. 
    4. I natanti  a  remi,  a  vela  e  a  pedali  dotati  di  motore
fuoribordo a scoppio possono navigare in zona A esclusivamente con il
piede  del  motore  in  posizione  di  riposo  e  con  l'elica  fuori
dall'acqua. 
    5. L'ente gestore, al fine di contingentare  i  flussi  turistici
nella zona A per le esigenze di  tutela  ambientale,  stabilisce  con
successivo provvedimento,  sentita  la  Commissione  di  riserva,  il
numero massimo di presenze giornaliere. 
    6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al  precedente
comma 3, e' considerato titolo preferenziale la residenza nei  comuni
ricadenti nell'area marina protetta. 
    7. Nelle zone B e C e' consentita la navigazione a remi e a vela,
a pedali, a propulsione elettrica. 
    8. Nelle zone B e C non e' consentita la navigazione alle navi da
diporto. 
    9. Nelle zone B e' consentita,  previa  autorizzazione  dell'ente
gestore, l'accesso e la navigazione  a  motore,  ai  natanti  e  alle
imbarcazioni  da  diporto,  a  velocita'  non   superiore   5   nodi,
esclusivamente  in  assetto  dislocante  e  compatibilmente  con   le
esigenze di contingentare i flussi turistici, purche'  in  linea  con
uno dei seguenti requisiti  di  eco  compatibilita',  e  comunque  in
numero di un natante o di un'imbarcazione per ciascun richiedente: 
      a. motori in linea con la  direttiva  2003/44/CE  relativamente
alle emissioni gassose e acustiche ovvero  motori  elettrici,  motori
alimentati con combustibile biodiesel, motori a 4 tempi benzina verde
o motori a 2 tempi ad iniezione diretta; 
      b. unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo. 
    10. Nella zona C e'  consentito  l'accesso  e  la  navigazione  a
motore ai natanti e alle imbarcazioni da diporto,  esclusivamente  in
assetto dislocante con le seguenti velocita': 
      a. non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla
costa; 
      b. non superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 metri dalla
costa. 
    11. Nelle zone B e C  e'  consentito  l'accesso  alle  grotte  ai
natanti condotti a remi, dotati di  adeguati  sistemi  di  protezione
morbida delle fiancate, per impedire il danneggiamento delle pareti e
delle formazioni rocciose. 
    12. E' fatto divieto di uso improprio di impianti  di  diffusione
della voce e di segnali acustici o sonori. 
    13. Con provvedimento dell'ente gestore, per motivi di  sicurezza
della  balneazione  e  di  migliore   fruibilita',   possono   essere
individuati gli specchi acquei antistanti gli arenili ove  consentire
esclusivamente la navigazione a remi in corrispondenza  delle  corsie
di atterraggio, delimitati e segnalati secondo quanto previsto  dalle
normative vigenti. 
    14.  L'ente  gestore  si  riserva  il  diritto,  con   successivo
provvedimento, di disciplinare gli accessi ai punti di approdo  e  la
distribuzione  degli  spazi  attinenti,  anche   attrezzando   idonei
corridoi di atterraggio. 
    15. Il personale di sorveglianza puo' sospendere  l'esecuzione  e
la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo,  ove  la
giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale
e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi  dell'area  marina
protetta. 
    16. Al fine di contingentare i  flussi  turistici,  in  relazione
alle esigenze  di  tutela  ambientale  sottese  al  provvedimento  di
aggiornamento, l'ente gestore puo' stabilire, con successivo autonomo
provvedimento, sentita la  Commissione  di  riserva,  il  divieto  di
accesso a determinate aree per specifici  periodi  e/o  stabilire  un
numero massimo di presenze giornaliere.