Art. 16. Disciplina dell'attivita' di ormeggio 1. Nelle zone dell'area marina protetta non e' consentito l'ormeggio. 2. Nelle zone B e C e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni, gia' autorizzati al transito, nei campi ormeggio predisposti dal medesimo ente gestore. 3. Nelle zone B e C e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ormeggio delle unita' navali delle imprese aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, impegnate in attivita' dei centri d'immersione, pescaturismo, trasporto collettivo e visite guidate, ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati in modo diverso dagli ormeggi destinati alla nautica da diporto appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. 4. Gli specchi acquei adibiti a campi ormeggio per il diporto nelle zone B e C, sono individuati con apposito provvedimento dell'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e realizzati e segnalati in conformita' alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio: a. e' consentito ai gavitelli riservati ai natanti e alle imbarcazioni l'ormeggio di una sola unita' al medesimo gavitello; b. non e' consentito l'ormeggio impiegando piu' di un gavitello; c. non e' consentito l'ormeggio di unita' navali, non presidiate da personale abilitato alla condotta, durante le ore notturne. d. non sono consentite le attivita' subacquee, con o senza autorespiratore; e. non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca sportiva e ricreativa e la pesca professionale, fatto salvo le manovre per raggiungere il gavitello; f. non e' consentito l'ormeggio delle unita' da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee; g. l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello predisposto dall'ente gestore; h. e' consentita la balneazione esclusivamente in prossimita' della propria unita' ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unita' e comunque nell'area compresa nel raggio di roteazione dal punto di ormeggio, salvo quanto disposto da specifico regolamento e norme d'uso dei campi ormeggio nell'area marina protetta; i. e' vietata qualsiasi attivita' che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo ormeggio. 6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per Io svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33. 7. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento di aggiornamento, l'ente gestore puo' stabilire, con successivo provvedimento, il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi e/o stabilire un numero massimo di presenze giornaliere. 8. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unita' navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione. 9. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.