(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
 
                Disciplina dell'attivita' di ormeggio 
 
    1.  Nelle  zone  dell'area  marina  protetta  non  e'  consentito
l'ormeggio. 
    2.  Nelle  zone  B  e  C  e'  consentito,  previa  autorizzazione
dell'ente gestore, l'ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni,  gia'
autorizzati al transito, nei campi ormeggio predisposti dal  medesimo
ente gestore. 
    3.  Nelle  zone  B  e  C  e'  consentito,  previa  autorizzazione
dell'ente gestore,  l'ormeggio  delle  unita'  navali  delle  imprese
aventi sede legale nei comuni ricadenti  nell'area  marina  protetta,
impegnate  in  attivita'  dei  centri   d'immersione,   pescaturismo,
trasporto  collettivo  e  visite  guidate,  ai  rispettivi  gavitelli
singoli, contrassegnati in modo diverso dagli ormeggi destinati  alla
nautica  da  diporto  appositamente  predisposti  dall'ente  gestore,
posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. 
    4. Gli specchi acquei adibiti a campi  ormeggio  per  il  diporto
nelle zone  B  e  C,  sono  individuati  con  apposito  provvedimento
dell'ente gestore,  posizionati  compatibilmente  con  l'esigenza  di
tutela dei fondali e  realizzati  e  segnalati  in  conformita'  alle
direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. 
    5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio: 
      a. e' consentito ai  gavitelli  riservati  ai  natanti  e  alle
imbarcazioni l'ormeggio di una sola unita' al medesimo gavitello; 
      b.  non  e'  consentito  l'ormeggio  impiegando  piu'   di   un
gavitello; 
      c.  non  e'  consentito  l'ormeggio  di  unita'   navali,   non
presidiate da personale  abilitato  alla  condotta,  durante  le  ore
notturne. 
      d. non sono consentite le  attivita'  subacquee,  con  o  senza
autorespiratore; 
      e. non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la
permanenza di unita' navali  non  ormeggiate,  la  pesca  sportiva  e
ricreativa e la pesca  professionale,  fatto  salvo  le  manovre  per
raggiungere il gavitello; 
      f. non e' consentito l'ormeggio  delle  unita'  da  diporto  ai
gavitelli riservati alle immersioni subacquee e alle  visite  guidate
subacquee; 
      g.  l'ormeggio  deve  essere   effettuato   esclusivamente   al
gavitello predisposto dall'ente gestore; 
      h. e' consentita la balneazione esclusivamente  in  prossimita'
della propria  unita'  ormeggiata,  a  motore  spento  e  in  assenza
assoluta di manovre di altra unita' e comunque nell'area compresa nel
raggio di roteazione dal punto di ormeggio, salvo quanto disposto  da
specifico regolamento e norme  d'uso  dei  campi  ormeggio  nell'area
marina protetta; 
      i. e' vietata  qualsiasi  attivita'  che  rechi  turbamento  od
ostacolo al buon funzionamento del campo ormeggio. 
    6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  Io  svolgimento
dell'attivita' di cui al  presente  articolo,  i  richiedenti  devono
versare all'ente gestore un corrispettivo  a  titolo  di  diritto  di
segreteria  e  rimborso  spese,  secondo  le  modalita'  indicate  al
successivo art. 33. 
    7. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle
esigenze  di  tutela   ambientale   sottese   al   provvedimento   di
aggiornamento,  l'ente  gestore  puo'   stabilire,   con   successivo
provvedimento, il divieto di accesso a determinate aree per specifici
periodi e/o stabilire un numero massimo di presenze giornaliere. 
    8. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i
contrassegni  autorizzativi   rilasciati   dall'ente   gestore,   che
comprendono  sia  bandiere  o  pennelli  da   issare   solo   durante
l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o  adesivi  da
esporre sull'unita' navale. I  suddetti  contrassegni  devono  essere
riconsegnati presso  gli  uffici  dell'ente  gestore  al  termine  di
scadenza dell'autorizzazione. 
    9.  Il  personale  preposto  alla  sorveglianza  puo'  sospendere
l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita'  di  cui  al  presente
articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini  della  tutela  del
patrimonio naturale  e  culturale  nonche'  della  tranquillita'  dei
luoghi dell'area marina protetta.