(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
 
               Disciplina dell'attivita' di ancoraggio 
 
    1. Nelle zone A e B dell'area marina protetta non  e'  consentito
l'ancoraggio. 
    2. Nella zona C e' consentito l'ancoraggio, previa autorizzazione
dell'ente gestore, esclusivamente al di fuori  degli  specchi  acquei
individuati,  delimitati  e  segnalati  con  provvedimento  dall'ente
gestore, secondo quanto previsto dalle  normative  vigenti,  ai  fini
della tutela delle biocenosi sensibili, esclusivamente ai  natanti  e
alle imbarcazioni. 
    3. Al fine di contingentare i flussi  turistici  in  zona  C,  in
relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento
di aggiornamento,  l'ente  gestore  puo'  stabilire,  con  successivo
provvedimento, il divieto  di  ancoraggio  o  un  numero  massimo  di
autorizzazioni giornaliere. 
    4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
dell'attivita' di cui al  presente  articolo,  i  richiedenti  devono
versare all'ente gestore un corrispettivo  a  titolo  di  diritto  di
segreteria  e  rimborso  spese,  secondo  le  modalita'  indicate  al
successivo art. 33. 
    5. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i
contrassegni  autorizzativi   rilasciati   dall'ente   gestore,   che
comprendono  sia  bandiere  o  pannelli  da   issare   solo   durante
l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o  adesivi  da
esporre sull'unita' navale. I  suddetti  contrassegni  devono  essere
riconsegnati presso  gli  uffici  dell'ente  gestore  al  termine  di
scadenza dell'autorizzazione. 
    6.  Il  personale  preposto  alla  sorveglianza  puo'  sospendere
l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita'  di  cui  al  presente
articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini  della  tutela  del
patrimonio naturale  e  culturale  nonche'  della  tranquillita'  dei
luoghi dell'area marina protetta.