Art. 17. Disciplina dell'attivita' di ancoraggio 1. Nelle zone A e B dell'area marina protetta non e' consentito l'ancoraggio. 2. Nella zona C e' consentito l'ancoraggio, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente al di fuori degli specchi acquei individuati, delimitati e segnalati con provvedimento dall'ente gestore, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, ai fini della tutela delle biocenosi sensibili, esclusivamente ai natanti e alle imbarcazioni. 3. Al fine di contingentare i flussi turistici in zona C, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento di aggiornamento, l'ente gestore puo' stabilire, con successivo provvedimento, il divieto di ancoraggio o un numero massimo di autorizzazioni giornaliere. 4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33. 5. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pannelli da issare solo durante l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unita' navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione. 6. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.