Art. 18. Disciplina delle immersioni subacquee 1. Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo. 2. Nelle zone B sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente con le seguenti modalita': a) nel periodo 1° maggio - 31 ottobre; b) dall'alba al tramonto; c) in caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo livello; d) in caso di immersioni effettuate in gruppo, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, in un numero non superiore a 5 subacquei. 3. Ai fini dell'esercizio delle immersioni subacquee individuali nelle zone B, salva la necessita' di contingentamento dell'attivita', possono richiedere l'autorizzazione: a) i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con un massimo di due accompagnatori; b) i possessori di abitazioni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; c) coloro che abbiamo risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta gia' in possesso dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attivita'. 4. Nella zona C sono consentite le immersioni subacquee individuali, dal 1° maggio al 31 ottobre, previa autorizzazione dell'ente gestore, rilasciata anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali. 5. Le immersioni subacquee individuali nelle zone B e C devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta: a) non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica; b) non e' consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi; c) non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore; d) e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto piu' possibile aderente al corpo; e) e' fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale Autorita' marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati; f) e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione; g) l'accesso alle grotte sommerse e' consentito esclusivamente con l'utilizzo di apparecchi per la respirazione a circuito chiuso o semichiuso, con scarico dell'aria fuori dalle grotte. 6. L'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee nell'area marina protetta al fine di determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione e adeguare con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee individuali. 7. L' ente gestore cura la compilazione di un registro delle immersioni subacquee individuali autorizzate, ai fini del monitoraggio di cui al comma precedente. 8. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.