(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
 
                Disciplina delle immersioni subacquee 
 
    1. Nelle zone A  non  sono  consentite  le  immersioni  subacquee
individuali o in gruppo. 
    2.  Nelle  zone  B  sono  consentite  le   immersioni   subacquee
individuali o in gruppo,  previa  autorizzazione  dell'ente  gestore,
compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi  turistici,
esclusivamente con le seguenti modalita': 
      a) nel periodo 1° maggio - 31 ottobre; 
      b) dall'alba al tramonto; 
      c) in caso di  immersioni  individuali,  esclusivamente  se  in
possesso di brevetto almeno di secondo livello; 
      d) in caso di immersioni effettuate in gruppo, in  presenza  di
un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, in un
numero non superiore a 5 subacquei. 
    3. Ai fini dell'esercizio delle immersioni subacquee  individuali
nelle zone B, salva la necessita' di contingentamento dell'attivita',
possono richiedere l'autorizzazione: 
      a) i residenti nei comuni ricadenti nell'area  marina  protetta
con un massimo di due accompagnatori; 
      b) i possessori di abitazioni nei  comuni  ricadenti  nell'area
marina protetta; 
      c) coloro che abbiamo risieduto per almeno 10 anni  nei  comuni
ricadenti   nell'area    marina    protetta    gia'    in    possesso
dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di
disciplina delle attivita'. 
    4.  Nella  zona  C  sono  consentite  le   immersioni   subacquee
individuali, dal 1°  maggio  al  31  ottobre,  previa  autorizzazione
dell'ente gestore,  rilasciata  anche  sulla  base  del  monitoraggio
periodico degli impatti sui fondali. 
    5. Le immersioni subacquee individuali nelle zone B  e  C  devono
svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta: 
      a)  non  e'  consentito  il  contatto  con  il  fondo   marino,
l'asportazione  anche  parziale  e  il  danneggiamento  di  qualsiasi
materiale  e/o   organismo   di   natura   geologica,   biologica   e
archeologica; 
      b) non e' consentito  dare  cibo  e/o  arrecare  disturbo  agli
organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e,  in
generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi; 
      c) non e' consentito l'uso di mezzi  ausiliari  di  propulsione
subacquea, ad eccezione  di  quelli  eventualmente  utilizzati  dalle
persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore; 
      d) e'  fatto  obbligo  di  mantenere  l'attrezzatura  subacquea
quanto piu' possibile aderente al corpo; 
      e) e' fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale
Autorita' marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta
di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati; 
      f)  e'  fatto  obbligo  di  informarsi  preventivamente   sulle
caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area  marina
protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione; 
      g) l'accesso alle grotte sommerse e' consentito  esclusivamente
con l'utilizzo di apparecchi per la respirazione a circuito chiuso  o
semichiuso, con scarico dell'aria fuori dalle grotte. 
    6.  L'ente  gestore  effettua  il  monitoraggio  delle  attivita'
subacquee  nell'area  marina  protetta  al  fine  di  determinare  la
capacita' di carico  di  ogni  sito  di  immersione  e  adeguare  con
successivi provvedimenti, la disciplina  delle  immersioni  subacquee
individuali. 
    7. L' ente gestore cura la  compilazione  di  un  registro  delle
immersioni   subacquee   individuali   autorizzate,   ai   fini   del
monitoraggio di cui al comma precedente. 
    8.  Il  personale  preposto  alla  sorveglianza  puo'  sospendere
l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita'  di  cui  al  presente
articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini  della  tutela  del
patrimonio naturale  e  culturale  nonche'  della  tranquillita'  dei
luoghi dell'area marina protetta.