Art. 19. Disciplina delle visite guidate subacquee 1. Nelle zone A sono consentite le visite guidate subacquee, previa autorizzazione dell'ente gestore, svolte dai centri d'immersione aventi sede legale nei Comuni dell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attivita' consentite, con le seguenti modalita': a) in presenza di guida o istruttore subacqueo autorizzati dall'ente gestore; b) con un numero massimo di 4 subacquei per ogni guida, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione; c) per ciascuna zona A, e' consentito un massimo di 5 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 20.00. 2. Nelle zone A e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la navigazione a remi e con propulsore elettrico ai natanti di proprieta' dei soggetti di cui al precedente comma I, a velocita' non superiore a 5 nodi. Nel caso che il natante disponga anche di fuoribordo con motore a scoppio, e' fatto obbligo di sollevare il piede del suddetto motore in posizione di riposo, con l'elica fuori dall'acqua. 3. Nelle zone B sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le visite subacquee guidate svolte dai centri d'immersione, con le seguenti modalita': a) in presenza di guida o istruttore subacqueo, autorizzati dall'ente gestore; b) con un numero massimo di 5 subacquei per ogni guida autorizzata, per un massimo di 2 guide e 10 subacquei per ciascuna immersione; c) per ciascuna zona B, e' consentito un massimo di 3 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 12.00, un massimo di 3 immersioni dalle ore 12.00 alle ore 20.00 ed una immersione notturna dalle ore 20.00 alle ore 23.00. 4. Nelle zone B, in considerazione delle ridotte superfici e delle contenute distanze da terra delle perimetrazioni, e' consentita la navigazione a motore alle unita' navali adibite alle attivita' dei centri d'immersione esclusivamente in assetto dislocante, a velocita' non superiore 5 nodi. 5. Nella zona C le visite guidate subacquee sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore. 6. Nella zona C, la navigazione a motore delle unita' navali adibite alle attivita' dei centri di immersione e degli altri operatori del settore e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente in assetto dislocante, con le seguenti velocita': a) non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa; b) non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa. 7. Le visite guidate subacquee nell'area marina protetta devono rispettare il codice di condotta come riportato al precedente art. 18 comma 5. 8. L'ormeggio delle unita' navali dei centri d'immersione autorizzati dall'ente gestore e' consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. 9. E' fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi. 10. Il responsabile dell'unita' navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro, previamente vidimato dall'ente gestore: gli estremi dell'unita' navale, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario e il sito di immersione. 11. Il registro di cui al precedente comma 10 deve essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorita' preposta al controllo o al personale dell'ente gestore e riconsegnato all'ente gestore entro il 30 novembre di ciascun anno. I dati del registro sono utilizzati dall'ente gestore per le finalita' istituzionali. 12. L'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee nell'area marina protetta al fine di determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione e adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee guidate. 13. Ai fini dell'esercizio delle visite guidate subacquee le autorizzazioni sono rilasciate dall'ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Titolo IV del presente Regolamento. 14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo, i centri di immersione richiedenti devono: a) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33; b) assicurare un periodo di apertura delle attivita' dei centri di immersione e degli altri operatori del settore di almeno 150 giorni; c) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli operatori; d) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unita' di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore; e) avere unita' navali, a seconda della tipologia, equipaggiate con motore fuoribordo elettrico, a 4 tempi benzina o a 2 tempi ad iniezione diretta, o con motore entrobordo alimentato a biodisel, ovvero con motori conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche. 15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nelle zone B e C, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle tariffe in misura ridotta fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi i centri d'immersione aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attivita' consentite, subordinatamente, con criterio preferenziale, i centri d'immersione: a) in linea con i requisiti di eco-compatibilita' di cui al precedente comma 14, lettera e); b) che garantiscono un periodo annuale d'apertura delle attivita' tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attivita' nei periodi di picco delle presenze turistiche; c) in cui almeno uno dei soci e degli altri operatori del settore sia in possesso di abilitazione per l'accompagnamento di disabili visivi e motori. In ulteriore subordine e' preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione della domanda. 16. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato ai fini della verifica capacita' di carico dei siti di immersione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee, stabilendo i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale, prevedendo nello specifico: a. il numero massimo di autorizzazioni per le attivita' di visite guidate subacquee nell'area marina protetta; b. i requisiti di eco-compatibilita' c. i siti di immersione; d. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; e. il numero massimo di unita' navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato; f. un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee; g. i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attivita' subacquee; h. eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attivita' subacquee. 17. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di un regime di contingentamento e turnazione delle immersioni guidate in relazione ai diversi operatori, ai siti e ai periodi. Tale regime prevede altresi' un'adeguata turnazione tra le immersioni guidate e le immersioni individuali. 18. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, da parte dei centri di immersione, di fornire agli utenti adeguata informazione circa il presente Regolamento, il Regolamento di disciplina ed il decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, anche attraverso l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 19. Gli utenti dei servizi di immersioni guidate sono obbligati a dichiarare la presa visione del presente regolamento, del regolamento di disciplina e del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta. 20. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo, da parte dei centri di immersione, di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unita' navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente parco al termine di scadenza dell'autorizzazione. 21. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.