(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
 
              Disciplina delle visite guidate subacquee 
 
    1. Nelle zone A sono  consentite  le  visite  guidate  subacquee,
previa  autorizzazione   dell'ente   gestore,   svolte   dai   centri
d'immersione aventi sede legale nei Comuni dell'area marina  protetta
alla data di entrata in vigore del regolamento  di  disciplina  delle
attivita' consentite, con le seguenti modalita': 
      a) in presenza di  guida  o  istruttore  subacqueo  autorizzati
dall'ente gestore; 
      b) con un numero massimo di 4 subacquei per ogni guida, per  un
massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione; 
      c)  per  ciascuna  zona  A,  e'  consentito  un  massimo  di  5
immersioni dalle ore 06.00 alle ore 20.00. 
    2. Nelle zone A e' consentita,  previa  autorizzazione  dell'ente
gestore, la navigazione a remi e con propulsore elettrico ai  natanti
di proprieta' dei soggetti di cui al precedente comma I, a  velocita'
non superiore a 5 nodi. Nel caso che il  natante  disponga  anche  di
fuoribordo con motore a scoppio, e' fatto  obbligo  di  sollevare  il
piede del suddetto motore in posizione di riposo, con  l'elica  fuori
dall'acqua. 
    3. Nelle zone B sono consentite, previa autorizzazione  dell'ente
gestore, le visite subacquee guidate svolte dai centri  d'immersione,
con le seguenti modalita': 
      a) in presenza di guida  o  istruttore  subacqueo,  autorizzati
dall'ente gestore; 
      b) con  un  numero  massimo  di  5  subacquei  per  ogni  guida
autorizzata, per un massimo di 2 guide e 10  subacquei  per  ciascuna
immersione; 
      c)  per  ciascuna  zona  B,  e'  consentito  un  massimo  di  3
immersioni dalle ore 06.00 alle ore 12.00, un massimo di 3 immersioni
dalle ore 12.00 alle ore 20.00 ed una immersione notturna  dalle  ore
20.00 alle ore 23.00. 
    4. Nelle zone B, in  considerazione  delle  ridotte  superfici  e
delle contenute distanze da terra delle perimetrazioni, e' consentita
la navigazione a motore alle unita' navali adibite alle attivita' dei
centri d'immersione esclusivamente in assetto dislocante, a velocita'
non superiore 5 nodi. 
    5. Nella zona C le  visite  guidate  subacquee  sono  consentite,
previa autorizzazione dell'ente gestore. 
    6. Nella zona C, la navigazione  a  motore  delle  unita'  navali
adibite alle  attivita'  dei  centri  di  immersione  e  degli  altri
operatori del settore e' consentita, previa autorizzazione  dell'ente
gestore,  esclusivamente  in  assetto  dislocante,  con  le  seguenti
velocita': 
      a) non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla
costa; 
      b) non superiore a 10 nodi, entro la fascia  di  mare  compresa
tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa. 
    7. Le visite guidate subacquee nell'area marina  protetta  devono
rispettare il codice di condotta come riportato al precedente art. 18
comma 5. 
    8.  L'ormeggio  delle  unita'  navali  dei  centri   d'immersione
autorizzati dall'ente gestore e' consentito ai  rispettivi  gavitelli
singoli,  contrassegnati  e  appositamente  predisposti,  posizionati
compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. 
    9. E' fatto divieto di uso improprio di  impianti  di  diffusione
della voce e di  segnali  acustici  o  sonori,  se  non  per  fornire
informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate,  con  volume
sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi. 
    10. Il responsabile dell'unita'  navale,  prima  dell'immersione,
deve annotare in apposito registro,  previamente  vidimato  dall'ente
gestore: gli estremi dell'unita' navale, i nominativi delle  guide  e
dei partecipanti e  i  relativi  brevetti  di  immersione,  la  data,
l'orario e il sito di immersione. 
    11. Il registro di cui al precedente comma 10 deve essere  tenuto
aggiornato, esibito a richiesta all'Autorita' preposta al controllo o
al personale dell'ente gestore e riconsegnato all'ente gestore  entro
il 30 novembre di ciascun anno. I dati del registro  sono  utilizzati
dall'ente gestore per le finalita' istituzionali. 
    12. L'ente  gestore  effettua  il  monitoraggio  delle  attivita'
subacquee  nell'area  marina  protetta  al  fine  di  determinare  la
capacita' di carico di  ogni  sito  di  immersione  e  adeguare,  con
successivi  provvedimenti,  la  disciplina   delle   visite   guidate
subacquee guidate. 
    13. Ai fini dell'esercizio  delle  visite  guidate  subacquee  le
autorizzazioni sono rilasciate dall'ente gestore secondo i criteri  e
le procedure previste nel Titolo IV del presente Regolamento. 
    14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per  lo  svolgimento
dell'attivita' di cui al presente articolo, i  centri  di  immersione
richiedenti devono: 
      a) versare  all'ente  gestore  un  corrispettivo  a  titolo  di
diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate
al successivo art. 33; 
      b) assicurare un periodo di apertura delle attivita' dei centri
di immersione e degli altri  operatori  del  settore  di  almeno  150
giorni; 
      c) indicare le caratteristiche delle unita'  navali  utilizzate
per l'attivita', nonche'  gli  estremi  identificativi  del  brevetto
subacqueo in possesso dei singoli operatori; 
      d) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unita'
di appoggio, al fine di  acquisire  debita  autorizzazione  dall'ente
gestore; 
      e) avere unita' navali, a seconda della tipologia, equipaggiate
con motore fuoribordo elettrico, a 4 tempi benzina o  a  2  tempi  ad
iniezione diretta, o con motore  entrobordo  alimentato  a  biodisel,
ovvero con motori conformi con i requisiti previsti  dalla  direttiva
2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche. 
    15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per  lo  svolgimento
delle visite guidate subacquee nelle zone B e  C,  godono  di  titolo
preferenziale e possono effettuare  il  pagamento  delle  tariffe  in
misura ridotta fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi
i  centri  d'immersione  aventi  sede  legale  nei  Comuni  ricadenti
nell'area  marina  protetta  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento    di    disciplina    delle    attivita'     consentite,
subordinatamente, con criterio preferenziale, i centri d'immersione: 
      a) in linea con i requisiti di  eco-compatibilita'  di  cui  al
precedente comma 14, lettera e); 
      b)  che  garantiscono  un  periodo  annuale  d'apertura   delle
attivita' tale da incentivare la destagionalizzazione e la  riduzione
del carico delle  attivita'  nei  periodi  di  picco  delle  presenze
turistiche; 
      c) in cui almeno uno dei  soci  e  degli  altri  operatori  del
settore sia in possesso  di  abilitazione  per  l'accompagnamento  di
disabili visivi e motori. 
    In  ulteriore  subordine  e'  preso  in  considerazione  l'ordine
cronologico di presentazione della domanda. 
    16. In relazione alle esigenze di tutela  ambientale  sottese  al
provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' dell'ente  gestore,
a  seguito  del  monitoraggio  effettuato  ai  fini  della   verifica
capacita'  di  carico  dei  siti  di  immersione,  di  adeguare,  con
successivi provvedimenti,  sentita  la  Commissione  di  riserva,  la
disciplina delle visite guidate subacquee, stabilendo i criteri  e  i
requisiti richiesti relativi alle misure di  premialita'  ambientale,
prevedendo nello specifico: 
      a. il numero massimo di  autorizzazioni  per  le  attivita'  di
visite guidate subacquee nell'area marina protetta; 
      b. i requisiti di eco-compatibilita' 
      c. i siti di immersione; 
      d. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun  sito
e in totale; 
      e. il numero massimo di unita' navali impiegabili nelle  visite
guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato; 
      f. un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e  le
immersioni subacquee; 
      g. i punti attrezzati  idonei  per  l'ormeggio  destinato  allo
svolgimento delle attivita' subacquee; 
      h.  eventuali  incentivi  per  la  destagionalizzazione   delle
attivita' subacquee. 
    17. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di un regime  di
contingentamento e turnazione delle immersioni guidate  in  relazione
ai diversi operatori, ai siti  e  ai  periodi.  Tale  regime  prevede
altresi' un'adeguata  turnazione  tra  le  immersioni  guidate  e  le
immersioni individuali. 
    18. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, da  parte
dei  centri  di  immersione,  di   fornire   agli   utenti   adeguata
informazione  circa  il  presente  Regolamento,  il  Regolamento   di
disciplina ed il decreto di aggiornamento dell'area marina  protetta,
anche  attraverso  l'apposito   materiale   informativo   predisposto
dall'ente gestore. 
    19. Gli utenti dei servizi di immersioni guidate sono obbligati a
dichiarare la presa visione del presente regolamento, del regolamento
di  disciplina  e  del  decreto  di  aggiornamento  dell'area  marina
protetta. 
    20. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo,  da  parte
dei centri di immersione, di  esporre  i  contrassegni  autorizzativi
rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pennelli
da issare solo durante l'esercizio  dell'attivita'  autorizzata,  sia
pannelli e/o  adesivi  da  esporre  sull'unita'  navale.  I  suddetti
contrassegni devono essere riconsegnati presso gli  uffici  dell'ente
parco al termine di scadenza dell'autorizzazione. 
    21. Il  personale  preposto  alla  sorveglianza  puo'  sospendere
l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita'  di  cui  al  presente
articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini  della  tutela  del
patrimonio naturale  e  culturale  nonche'  della  tranquillita'  dei
luoghi dell'area marina protetta.