(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
 
Disciplina delle attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica 
 
    1. Nelle zone A non e'  consentita  l'attivita'  didattica  e  di
divulgazione naturalistica, fatta eccezione per un numero massimo  di
3 eventi all'anno con  un  numero  massimo  di  20  partecipanti  per
evento, previa autorizzazione dell'ente gestore,  che  ne  stabilisce
limiti e modalita' e assicura la sorveglianza. 
    2. Nelle zone B e  C  l'attivita'  didattica  e  di  divulgazione
naturalistica e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore,
a  soggetti  di  comprovata  esperienza  nell'ambito  dell'educazione
ambientale e della  divulgazione  naturalistica  legate  all'ambiente
marino. 
    3. I soggetti autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  possono
svolgere attivita' subacquea ai fini dello svolgimento dell'attivita'
formativa, nel rispetto delle  norme  relative  alle  visite  guidate
subacquee, al trasporto passeggeri e al noleggio di unita' da diporto
di cui ai precedenti articoli. 
    4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' didattica  e
di divulgazione naturalistica, che svolgano l'attivita' subacquea  di
cui al precedente comma,  possono  ormeggiare  le  unita'  navali  ai
gavitelli singoli allo scopo predisposti, per il  tempo  strettamente
necessario per lo svolgimento dell'attivita' formativa. 
    5. Al fine del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
dell'attivita' didattica e di  divulgazione  naturalistica  nell'area
marina protetta, i soggetti richiedenti devono: 
      a. essere legittimati secondo la normativa vigente  in  materia
allo svolgimento dell'attivita'; 
      b. indicare le caratteristiche delle unita'  navali  utilizzate
per l'attivita', nonche'  gli  estremi  identificativi  del  brevetto
subacqueo in possesso dei singoli soggetti; 
      c. fornire specifica relazione sulle modalita' di svolgimento e
sui contenuti oggetto dell' attivita'; 
      d. versare  all'ente  gestore  un  corrispettivo  a  titolo  di
diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate
al successivo art. 33. 
    6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di: 
      a)  fornire  all'ente  gestore   informazioni   relative   alle
attivita'  condotte,  ai  fini  del  monitoraggio  dell'area   marina
protetta; 
      b)  fornire  agli  utenti  l'apposito   materiale   informativo
predisposto dall'ente gestore.