Art. 20. Disciplina delle attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica 1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica, fatta eccezione per un numero massimo di 3 eventi all'anno con un numero massimo di 20 partecipanti per evento, previa autorizzazione dell'ente gestore, che ne stabilisce limiti e modalita' e assicura la sorveglianza. 2. Nelle zone B e C l'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, a soggetti di comprovata esperienza nell'ambito dell'educazione ambientale e della divulgazione naturalistica legate all'ambiente marino. 3. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' possono svolgere attivita' subacquea ai fini dello svolgimento dell'attivita' formativa, nel rispetto delle norme relative alle visite guidate subacquee, al trasporto passeggeri e al noleggio di unita' da diporto di cui ai precedenti articoli. 4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' didattica e di divulgazione naturalistica, che svolgano l'attivita' subacquea di cui al precedente comma, possono ormeggiare le unita' navali ai gavitelli singoli allo scopo predisposti, per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attivita' formativa. 5. Al fine del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono: a. essere legittimati secondo la normativa vigente in materia allo svolgimento dell'attivita'; b. indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; c. fornire specifica relazione sulle modalita' di svolgimento e sui contenuti oggetto dell' attivita'; d. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33. 6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di: a) fornire all'ente gestore informazioni relative alle attivita' condotte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta; b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.