(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
 
 Disciplina delle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate 
 
    1. Nelle zone A e B non e' consentita la navigazione ai mezzi  di
trasporto  passeggeri  e  alle  unita'  navali  adibite  alle  visite
guidate. 
    2. Nella zona C e' consentita,  previa  autorizzazione  dell'ente
gestore, la navigazione ai  mezzi  di  trasporto  passeggeri  e  alle
unita' navali adibite alle visite guidate. 
    3. E' consentito l'accesso a remi alle  grotte  ai  soli  natanti
adibiti a trasporto passeggeri e  alle  unita'  navali  adibite  alle
visite guidate, dotati di  adeguati  sistemi  di  protezione  morbida
delle fiancate, per impedire il danneggiamento delle pareti  e  delle
formazioni rocciose. 
    4. E' fatto divieto di uso improprio di  impianti  di  diffusione
della voce e di  segnali  acustici  o  sonori,  se  non  per  fornire
informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate,  con  volume
sonoro strettamente indispensabile alla percezione  degli  stessi  da
parte dei passeggeri a bordo. 
    5. Ai fini del rilascio  dell'autorizzazione,  le  unita'  navali
adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate devono: 
      a) essere equipaggiate con motore  fuoribordo  elettrico,  a  4
tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta, o  con  motore
entrobordo alimentato a biodiesel, ovvero con motori conformi  con  i
requisiti previsti dalla  direttiva  2003/44/CE,  relativamente  alle
emissioni gassose e acustiche; 
      b) essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di  scolo
e sistema  di  raccolta  delle  acque  di  sentina,  documentata  con
autocertificazione; 
      c) essere muniti di un  registro  di  scarico  delle  acque  di
sentina da conservare tra  i  documenti  di  bordo,  unitamente  alle
ricevute di conferimento delle miscele di  idrocarburi  a  centri  di
smaltimento autorizzati. 
    6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di  fornire
all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai
fini del monitoraggio dell'area marina protetta, e  di  fornire  agli
utenti  l'apposito  materiale   informativo   predisposto   dall'ente
gestore. 
    7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
dell'attivita' di cui al presente articolo nell'area marina protetta,
i richiedenti devono versare  all'ente  gestore  un  corrispettivo  a
titolo  di  diritto  di  segreteria  e  rimborso  spese,  secondo  le
modalita' indicate al successivo art. 33. 
    8. Le  autorizzazioni  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta  sono
rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle  imprese  aventi  sede
legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta  alla  data  di
entrata in vigore  del  regolamento  di  disciplina  delle  attivita'
consentite, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e,
subordinatamente, con criterio preferenziale alle attivita' in  linea
con i requisiti di eco-compatibilita' di cui al successivo comma 9 e,
per  la  restante  percentuale  secondo   l'ordine   cronologico   di
presentazione della domanda. 
    9. In relazione alle esigenze di  tutela  ambientale  sottese  al
provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' dell'ente  gestore,
a seguito del  monitoraggio  effettuato  al  fine  di  verificare  la
capacita' di carico dei flussi turistici nell'area  marina  protetta,
di adeguare, coi successivi provvedimenti, sentita la Commissione  di
Riserva, la disciplina del trasporto  passeggeri  e  visite  guidate.
L'ente gestore stabilisce nello specifico i  criteri  e  i  requisiti
richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale ai fini  del
rilascio delle autorizzazioni, prevedendo: 
      a) il numero massimo di unita' autorizzate per le attivita'  di
trasporto passeggeri e di visite guidate; 
      b) i requisiti di eco-compatibilita'. 
    10. Il  personale  preposto  alla  sorveglianza  puo'  sospendere
l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita'  di  cui  al  presente
articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini  della  tutela  del
patrimonio naturale  e  culturale  nonche'  della  tranquillita'  dei
luoghi dell'area marina protetta.