Art. 21. Disciplina delle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate 1. Nelle zone A e B non e' consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unita' navali adibite alle visite guidate. 2. Nella zona C e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unita' navali adibite alle visite guidate. 3. E' consentito l'accesso a remi alle grotte ai soli natanti adibiti a trasporto passeggeri e alle unita' navali adibite alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate, per impedire il danneggiamento delle pareti e delle formazioni rocciose. 4. E' fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le unita' navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate devono: a) essere equipaggiate con motore fuoribordo elettrico, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta, o con motore entrobordo alimentato a biodiesel, ovvero con motori conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche; b) essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione; c) essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati. 6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, e di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33. 8. Le autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attivita' consentite, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle attivita' in linea con i requisiti di eco-compatibilita' di cui al successivo comma 9 e, per la restante percentuale secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. 9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacita' di carico dei flussi turistici nell'area marina protetta, di adeguare, coi successivi provvedimenti, sentita la Commissione di Riserva, la disciplina del trasporto passeggeri e visite guidate. L'ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo: a) il numero massimo di unita' autorizzate per le attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate; b) i requisiti di eco-compatibilita'. 10. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.