Art. 22. Disciplina delle attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto 1. Nelle zone A non e' consentita la navigazione e l'accesso alle unita' da diporto a motore adibite a noleggio e locazione. 2. Nelle zone A e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, il transito di natanti a remi (kayak e canoe) nel numero massimo di trenta unita' al giorno, limitatamente ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri. 3. Nelle zone B e C e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'esercizio di locazione e noleggio di unita' da diporto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15. 4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, per ogni unita' da diporto impiegata allo scopo, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33. 5. Le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di locazione e noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti dell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unita' in linea con i requisiti di eco-compatibilita' di cui al successivo comma 6 lettera b. e, in ulteriore subordine, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. 6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto nelle zone B e C, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle tariffe in misura ridotta: a. le imprese aventi sede legale nei Comuni dell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attivita' consentite; b. le imprese aventi unita' da diporto con: i. casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con autocertificazione e dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento; ii. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta); iii. propulsione a remi o pedale (es. kayak, canoe, barca a remi, pattini, pedalo') e a vela. 7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' diportistiche nell'area marina protetta e stabilisce, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unita' da diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi. 8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti adeguata informazione circa il presente Regolamento, il Regolamento di disciplina delle attivita' consentite ed il decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, anche attraverso l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 9. Gli utenti di servizi di noleggio e locazione di unita' da diporto sono obbligati a dichiarare la presa visione del presente Regolamento, del Regolamento di disciplina e del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta. 10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta. 11. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.