(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
 
Disciplina delle attivita' di  noleggio  e  locazione  di  unita'  da
                               diporto 
 
    1. Nelle zone A non e' consentita la navigazione e l'accesso alle
unita' da diporto a motore adibite a noleggio e locazione. 
    2. Nelle zone A e' consentito,  previa  autorizzazione  dell'ente
gestore, il transito di natanti a remi (kayak  e  canoe)  nel  numero
massimo di trenta unita' al giorno,  limitatamente  ad  una  distanza
dalla costa non inferiore a 150 metri. 
    3.  Nelle  zone  B  e  C  e'  consentito,  previa  autorizzazione
dell'ente gestore, l'esercizio di locazione e noleggio di  unita'  da
diporto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15. 
    4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  nell'area   marina
protetta,  i  richiedenti  devono   versare   all'ente   gestore   un
corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, per
ogni unita' da diporto impiegata allo  scopo,  secondo  le  modalita'
indicate al successivo art. 33. 
    5. Le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di  locazione  e
noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle  imprese
residenti nei comuni ricadenti dell'area  marina  protetta,  fino  al
raggiungimento del 75% del totale dei permessi  e,  subordinatamente,
con criterio preferenziale alle unita' in linea con  i  requisiti  di
eco-compatibilita' di cui al successivo comma  6  lettera  b.  e,  in
ulteriore subordine, secondo l'ordine  cronologico  di  presentazione
della domanda. 
    6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle attivita' di noleggio e locazione di unita'  da  diporto  nelle
zone B e C, godono di titolo preferenziale e  possono  effettuare  il
pagamento delle tariffe in misura ridotta: 
      a. le imprese aventi sede legale nei  Comuni  dell'area  marina
protetta alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina
delle attivita' consentite; 
      b. le imprese aventi unita' da diporto con: 
        i. casse per la raccolta dei liquami  di  scolo,  documentate
con autocertificazione e dichiarazione del cantiere presso  il  quale
sono stati eseguiti i lavori di adeguamento; 
        ii. motore conforme alla Direttiva  2003/44/CE  relativamente
alle emissioni gassose  e  acustiche  (motori  fuoribordo  elettrici,
motori entrobordo conformi alla  direttiva,  motori  fuoribordo  a  4
tempi benzina  verde,  motori  fuoribordo  a  2  tempi  ad  iniezione
diretta); 
        iii. propulsione a remi o pedale (es. kayak, canoe,  barca  a
remi, pattini, pedalo') e a vela. 
    7. In relazione alle esigenze di  tutela  ambientale  sottese  al
provvedimento istitutivo, l'ente  gestore  effettua  il  monitoraggio
delle attivita' diportistiche nell'area marina protetta e stabilisce,
con successivo provvedimento, sentita la Commissione di  riserva,  il
numero massimo  di  autorizzazioni  rilasciabili  per  le  unita'  da
diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi. 
    8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di  fornire
agli utenti adeguata informazione circa il presente  Regolamento,  il
Regolamento di disciplina delle attivita' consentite ed il decreto di
aggiornamento dell'area marina protetta, anche attraverso  l'apposito
materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 
    9. Gli utenti di servizi di noleggio e  locazione  di  unita'  da
diporto sono obbligati a dichiarare la  presa  visione  del  presente
Regolamento,  del  Regolamento  di  disciplina  e  del   decreto   di
aggiornamento dell'area marina protetta. 
    10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire
all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai
fini del monitoraggio dell'area marina protetta. 
    11. Il  personale  preposto  alla  sorveglianza  puo'  sospendere
l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita'  di  cui  al  presente
articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini  della  tutela  del
patrimonio naturale  e  culturale  nonche'  della  tranquillita'  dei
luoghi dell'area marina protetta.