Art. 23. Disciplina del trasporto marittimo di linea 1. Nelle zone A e B non sono consentiti l'accesso e la navigazione dei mezzi di linea. 2. Nella zona C, l'accesso e la navigazione dei mezzi di linea sono consentiti, previa autorizzazione dell'ente gestore, con le seguenti modalita': a. parallelamente alla linea di costa; b. a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa; c. a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 i metri di distanza dalla costa; d. a velocita' non superiore a 15 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 600 e i 1.000 metri di distanza dalla costa; e. a velocita' non superiore a 20 nodi, oltre la distanza di 1.000 metri dalla costa. 3. Nel corso delle operazioni di avvicinamento alle aree di attracco e ormeggio, la navigazione e' consentita perpendicolarmente alla linea di costa, a velocita' non superiore a 5 nodi e procedere comunque a lento moto, nei limiti di manovrabilita' consentiti dall'unita' navale, sempre prestando la massima attenzione alla presenza di eventuali bagnanti. 4. Nel caso di concomitanza all'attracco fra due o piu' mezzi di linea, e' fatto divieto di stazionare ad una distanza inferiore ai 350 metri dalla costa ai mezzi in attesa di effettuare le operazioni di avvicinamento all'attracco. 5. Durante lo stazionamento all'interno dei porticcioli e degli approdi i mezzi di linea dovranno provvedere a ridurre al minimo l'azione dei motori negli stretti limiti di mantenimento della sicurezza e procedere comunque a lento moto, nei limiti di manovrabilita' consentiti dall'unita' navale. 6. Con provvedimento dell'ente gestore, sono individuate le rotte di navigazione dei mezzi di linea di cui al precedente comma 3 e le loro condizioni di esercizio. 7. E' fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri bordo. 8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivi a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33. 9. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unita' navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione. 10. Le unita' navali adibite al trasporto di linea gia' iscritte nei registri presso la Capitaneria di Porto devono: a) essere equipaggiate con motore a quattro tempi a ridotto impatto ambientale, relativamente alle emissioni gassose e acustiche; b) dotarsi di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione, "eventuali deroghe condizionate" potranno essere assentite, per un periodo di dodici mesi dalla emanazione del presente Regolamento, mediante la sottoscrizione di vincoli di preclusione d'uso dei servizi igienici di bordo nelle zone di permanenza e durante la navigazione all'interno dell'area marina protetta; c) essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati. 11. In caso di sostituzione dei mezzi nautici di linea per problemi tecnici, e' necessario richiedere un nuovo rilascio dell'autorizzazione. 12. Nuove autorizzazioni ai mezzi di linea verranno rilasciate esclusivamente se compatibili con le esigenze di tutela ambientale e le capacita' di carico dell'area marina protetta. 13. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, e di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, a bordo di ogni unita' di linea dovra' essere garantito un apposito spazio attrezzato a disposizione dell'ente gestore per attivita' istituzionali, di informazione, commercializzazione di prodotti e servizi. 15. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.