(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
 
             Disciplina del trasporto marittimo di linea 
 
    1.  Nelle  zone  A  e  B  non  sono  consentiti  l'accesso  e  la
navigazione dei mezzi di linea. 
    2. Nella zona C, l'accesso e la navigazione dei  mezzi  di  linea
sono consentiti, previa  autorizzazione  dell'ente  gestore,  con  le
seguenti modalita': 
      a. parallelamente alla linea di costa; 
      b. a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300
metri dalla costa; 
      c. a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare
compresa tra i 300 e i 600 i metri di distanza dalla costa; 
      d. a velocita' non superiore a 15 nodi, entro la fascia di mare
compresa tra i 600 e i 1.000 metri di distanza dalla costa; 
      e. a velocita' non superiore a 20 nodi, oltre  la  distanza  di
1.000 metri dalla costa. 
    3. Nel corso delle  operazioni  di  avvicinamento  alle  aree  di
attracco e ormeggio, la navigazione e' consentita  perpendicolarmente
alla linea di costa, a velocita' non superiore a 5 nodi  e  procedere
comunque a  lento  moto,  nei  limiti  di  manovrabilita'  consentiti
dall'unita' navale,  sempre  prestando  la  massima  attenzione  alla
presenza di eventuali bagnanti. 
    4. Nel caso di concomitanza all'attracco fra due o piu' mezzi  di
linea, e' fatto divieto di stazionare ad una  distanza  inferiore  ai
350 metri dalla costa ai mezzi in attesa di effettuare le  operazioni
di avvicinamento all'attracco. 
    5. Durante lo stazionamento all'interno dei porticcioli  e  degli
approdi i mezzi di linea dovranno  provvedere  a  ridurre  al  minimo
l'azione dei  motori  negli  stretti  limiti  di  mantenimento  della
sicurezza  e  procedere  comunque  a  lento  moto,  nei   limiti   di
manovrabilita' consentiti dall'unita' navale. 
    6. Con provvedimento dell'ente gestore, sono individuate le rotte
di navigazione dei mezzi di linea di cui al precedente comma 3  e  le
loro condizioni di esercizio. 
    7. E' fatto divieto di uso improprio di  impianti  di  diffusione
della voce e di  segnali  acustici  o  sonori,  se  non  per  fornire
informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate,  con  volume
sonoro strettamente indispensabile alla percezione  degli  stessi  da
parte dei passeggeri bordo. 
    8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
dell'attivita' di cui al presente articolo nell'area marina protetta,
i richiedenti devono versare  all'ente  gestore  un  corrispettivi  a
titolo  di  diritto  di  segreteria  e  rimborso  spese,  secondo  le
modalita' indicate al successivo art. 33. 
    9. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i
contrassegni  autorizzativi   rilasciati   dall'ente   gestore,   che
comprendono  sia  bandiere  o  pennelli  da   issare   solo   durante
l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o  adesivi  da
esporre sull'unita' navale. I  suddetti  contrassegni  devono  essere
riconsegnati presso  gli  uffici  dell'ente  gestore  al  termine  di
scadenza dell'autorizzazione. 
    10. Le unita' navali adibite al trasporto di linea gia'  iscritte
nei registri presso la Capitaneria di Porto devono: 
      a) essere equipaggiate con motore a  quattro  tempi  a  ridotto
impatto ambientale, relativamente alle emissioni gassose e acustiche; 
      b) dotarsi di casse per la raccolta  dei  liquami  di  scolo  e
sistema  di  raccolta  delle  acque  di  sentina,   documentata   con
autocertificazione, "eventuali deroghe condizionate" potranno  essere
assentite, per  un  periodo  di  dodici  mesi  dalla  emanazione  del
presente  Regolamento,  mediante  la  sottoscrizione  di  vincoli  di
preclusione d'uso  dei  servizi  igienici  di  bordo  nelle  zone  di
permanenza e durante  la  navigazione  all'interno  dell'area  marina
protetta; 
      c) essere muniti di un  registro  di  scarico  delle  acque  di
sentina da conservare tra  i  documenti  di  bordo,  unitamente  alle
ricevute di conferimento delle miscele di  idrocarburi  a  centri  di
smaltimento autorizzati. 
    11. In caso di  sostituzione  dei  mezzi  nautici  di  linea  per
problemi  tecnici,  e'  necessario  richiedere  un   nuovo   rilascio
dell'autorizzazione. 
    12. Nuove autorizzazioni ai mezzi di  linea  verranno  rilasciate
esclusivamente se compatibili con le esigenze di tutela ambientale  e
le capacita' di carico dell'area marina protetta. 
    13. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire
all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai
fini del monitoraggio dell'area marina protetta, e  di  fornire  agli
utenti  l'apposito  materiale   informativo   predisposto   dall'ente
gestore. 
    14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione,  a  bordo  di  ogni
unita' di linea dovra' essere garantito un apposito spazio attrezzato
a disposizione dell'ente  gestore  per  attivita'  istituzionali,  di
informazione, commercializzazione di prodotti e servizi. 
    15. Il  personale  preposto  alla  sorveglianza  puo'  sospendere
l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita'  di  cui  al  presente
articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini  della  tutela  del
patrimonio naturale  e  culturale  nonche'  della  tranquillita'  dei
luoghi dell'area marina protetta.