(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
 
            Disciplina delle attivita' di whale-watching 
 
    1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di whale-watching. 
    2. Nelle zone  B  e  C  sono  consentite,  previa  autorizzazione
dell'ente gestore, le attivita' di whale-watching a bordo  di  unita'
navali adibite alle visite guidate, nel rispetto  delle  disposizioni
per la navigazione da diporto di cui al precedente art. 15. 
    3. Per le attivita' di whale-watching e in presenza di  mammiferi
marini nell'area marina protetta,  sono  individuate  una  fascia  di
osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, e
una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In
dette fasce vige il seguente codice di condotta: 
      a. la velocita' massima di navigazione consentita e' di 5 nodi; 
      b. nella fascia di avvicinamento non  possono  essere  presenti
contemporaneamente piu' di 3 unita' navali,  in  attesa  di  accedere
alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di  arrivo
nella zona di avvicinamento; 
      c.  nella  fascia  di  osservazione  non   e'   consentita   la
balneazione e puo' essere presente, seguendo l'ordine cronologico  di
arrivo una sola unita' navale o un solo velivolo,  esclusivamente  ad
una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare; 
      d. non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo  che  per
attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio; 
      e. nella fascia di osservazione non  e'  consentito  stazionare
piu' di 20 minuti; 
      f. non e' consentito avvicinarsi a  meno  di  100  metri  dagli
animali; 
      g. non e' consentito stazionare con l'unita' navale all'interno
di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente  individui
o gruppi di individui dal gruppo principale; 
      h. non e' consentito fornire cibo agli  animali  e  gettare  in
acqua qualsiasi altro materiale; 
      i. non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali; 
      j. non sono consentiti improvvisi cambiamenti  di  rotta  e  di
velocita' delle unita' navali; 
      k. nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei  all'unita'
navale, e' fatto obbligo  di  mantenere  una  velocita'  e  direzione
costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; 
      l. nella fascia di avvicinamento non puo' essere presente  piu'
di una unita' navale; nel caso che  gli  animali  mostrino  segni  di
intolleranza, e' fatto obbligo di  allontanarsi  con  rotta  costante
dalle fasce di osservazione e avvicinamento. 
    4. Ciascun operatore autorizzato deve presentare annualmente  una
relazione con l'indicazione di tutte le osservazioni  compiute  sulle
specie  osservate,  corredate,  se   possibile,   di   documentazione
fotografica. 
    5. L'inottemperanza  alle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo, qualora rilevata e sanzionata  gli  organi  preposti,  puo'
comportare, per gli esercenti l'attivita' di whale wtching e ne siano
direttamente o  in  solido  responsabili,  nei  casi  di  particolare
gravita' o di recidiva generica  o  specifica,  la  revoca  da  parte
dell'ente  gestore   dell'autorizzazione   ad   operare   all'interno
dell'area marina protetta.