Art. 24. Disciplina delle attivita' di whale-watching 1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di whale-watching. 2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le attivita' di whale-watching a bordo di unita' navali adibite alle visite guidate, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui al precedente art. 15. 3. Per le attivita' di whale-watching e in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, sono individuate una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, e una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In dette fasce vige il seguente codice di condotta: a. la velocita' massima di navigazione consentita e' di 5 nodi; b. nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente piu' di 3 unita' navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento; c. nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e puo' essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo una sola unita' navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare; d. non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio; e. nella fascia di osservazione non e' consentito stazionare piu' di 20 minuti; f. non e' consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali; g. non e' consentito stazionare con l'unita' navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale; h. non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua qualsiasi altro materiale; i. non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali; j. non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita' delle unita' navali; k. nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' navale, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' e direzione costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; l. nella fascia di avvicinamento non puo' essere presente piu' di una unita' navale; nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento. 4. Ciascun operatore autorizzato deve presentare annualmente una relazione con l'indicazione di tutte le osservazioni compiute sulle specie osservate, corredate, se possibile, di documentazione fotografica. 5. L'inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo, qualora rilevata e sanzionata gli organi preposti, puo' comportare, per gli esercenti l'attivita' di whale wtching e ne siano direttamente o in solido responsabili, nei casi di particolare gravita' o di recidiva generica o specifica, la revoca da parte dell'ente gestore dell'autorizzazione ad operare all'interno dell'area marina protetta.