Art. 25. Disciplina dell'attivita' di pesca professionale 1. Nell'area marina protetta non sono consentiti la pesca a strascico, con reti derivanti e a circuizione, l'acquacoltura e il ripopolamento attivo. 2. Nell'area marina protetta e' vietata la pesca delle seguenti specie: a. Cernia (Epinephelus spp.); b. Cernia di fondale (Polyprion americanus); c. Nacchera (Pinna nobilis). d. Aragosta rossa (Palinurus elephas) e. Astice (Homarus gammarus) f. Cicala (Scyllarides arctus) g. Magnosa (Scyllarides latus) h. Patella (Patella ferruginea). 3. Nelle zone A e nella zona B circostante la Punta Montenero e' vietata qualunque attivita' di pesca professionale. 4. Nella zona B circostante la Punta Mesco e nella zona C e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca artigianale, riservata alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta all. data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attivita' consentite approvato con decreto del 20 luglio 2011, costituite da soci residenti o che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con i seguenti attrezzi utilizzabili ei periodi indicati all'atto della richiesta di autorizzazione: a) con reti da posta regolarmente segnalate, secondo normativa e appositamente contraddistinte dal numero di identificazione del proprietario dell'attrezzo utilizzato per la pesca, con le seguenti modalita': i. le reti devono essere calate perpendicolarmente alla linea di costa, ad eccezione degli attrezzi di altezza inferiore a 2,5 metri; ii. ogni imbarcazione autorizzata puo' utilizzare in alternativa tra loro: - fino ad un massimo di 2.300 metri di rete con maglia superiori a 55 millimetri (comunemente denominata maglia del 9); - fino ad un massimo di 500 metri di rete con maglia da 38,46 millimetri (comunemente denominata maglia del 13) unitamente ad un massimo di 1.200 metri di rete con maglie da 55 millimetri (comunemente denominata maglia del 9); b) con palamiti, come previsto dalla normativa vigente; c) con lenza, come previsto dalla normativa vigente, 5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di pesca professionale deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attivita'. 6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, all'atto della richiesta deve essere dichiarato l'eventuale utilizzo promiscuo di reti da posta, indicando lunghezza totale per tipo di maglia e periodo di utilizzo. 7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relativi alle attivita' di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta. 8. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, i soggetti precedentemente autorizzati devono comunicare annualmente, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, i periodi di esercizio e le modalita' specifiche di utilizzo degli strumenti di cattura, nonche' elenco dettagliato delle specie ittiche e delle relative quantita' totali di prelievo, espresse in chilogrammi. 9. L'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalita' di verifica della necessita' di limitare le attivita' di pesca per le finalita' di tutela delle risorse ittiche. 10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalita' di prelievo delle risorse ittiche. 11. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta. 12. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio svolto, l'ente gestore puo', con successivo autonomo provvedimento, disciplinare ulteriormente le modalita' di prelievo delle risorse ittiche, in particolare indicando: a) caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unita' da pesca; b) calendario delle attivita' di pesca, comprendente giornate ed orari per particolari attivita'; c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non; d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio. 13. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento di aggiornamento, l'ente gestore puo', con successivo provvedimento, stabilire il divieto di accesso a determinate aree e per specifici periodi alle unita' navali adibite alle attivita' di pesca professionale.