(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
 
 
          Disciplina dell'attivita' di pesca professionale 
 
    1. Nell'area marina protetta  non  sono  consentiti  la  pesca  a
strascico, con reti derivanti e a circuizione,  l'acquacoltura  e  il
ripopolamento attivo. 
    2. Nell'area marina protetta e' vietata la pesca  delle  seguenti
specie: 
      a. Cernia (Epinephelus spp.); 
      b. Cernia di fondale (Polyprion americanus); 
      c. Nacchera (Pinna nobilis). 
      d. Aragosta rossa (Palinurus elephas) 
      e. Astice (Homarus gammarus) 
      f. Cicala (Scyllarides arctus) 
      g. Magnosa (Scyllarides latus) 
      h. Patella (Patella ferruginea). 
    3. Nelle zone A e nella zona B circostante la Punta Montenero  e'
vietata qualunque attivita' di pesca professionale. 
    4. Nella zona B circostante la Punta Mesco  e  nella  zona  C  e'
consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca
artigianale, riservata alle  imprese  e  alle  cooperative  di  pesca
aventi sede legale nei Comuni  ricadenti  nell'area  marina  protetta
all. data di entrata in vigore del regolamento  di  disciplina  delle
attivita' consentite  approvato  con  decreto  del  20  luglio  2011,
costituite da soci residenti o che abbiano risieduto  per  almeno  10
anni nei comuni ricadenti nell'area marina  protetta,  inseriti  alla
stessa data nel registro di  ciascuna  cooperativa,  con  i  seguenti
attrezzi utilizzabili ei periodi indicati all'atto della richiesta di
autorizzazione: 
      a) con reti da posta regolarmente segnalate, secondo  normativa
e appositamente contraddistinte dal  numero  di  identificazione  del
proprietario dell'attrezzo utilizzato per la pesca, con  le  seguenti
modalita': 
        i. le reti devono essere calate perpendicolarmente alla linea
di costa, ad eccezione degli attrezzi  di  altezza  inferiore  a  2,5
metri; 
        ii.  ogni  imbarcazione  autorizzata   puo'   utilizzare   in
alternativa tra loro: 
          - fino ad un massimo di 2.300  metri  di  rete  con  maglia
superiori a 55 millimetri (comunemente denominata maglia del 9); 
          - fino ad un massimo di 500 metri di  rete  con  maglia  da
38,46 millimetri (comunemente denominata maglia del 13) unitamente ad
un massimo di 1.200  metri  di  rete  con  maglie  da  55  millimetri
(comunemente denominata maglia del 9); 
      b) con palamiti, come previsto dalla normativa vigente; 
      c) con lenza, come previsto dalla normativa vigente, 
    5. La richiesta di  autorizzazione  ad  eseguire  l'attivita'  di
pesca professionale deve essere presentata  almeno  30  giorni  prima
della data prevista di inizio attivita'. 
    6. Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione,  all'atto  della
richiesta deve essere dichiarato l'eventuale  utilizzo  promiscuo  di
reti da posta, indicando  lunghezza  totale  per  tipo  di  maglia  e
periodo di utilizzo. 
    7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di  fornire
all'ente gestore dati e informazioni relativi alle attivita' di pesca
esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta. 
    8.  Ai  fini  del   rinnovo   dell'autorizzazione,   i   soggetti
precedentemente autorizzati devono comunicare  annualmente,  entro  e
non oltre il 30 novembre di ogni anno, i periodi di  esercizio  e  le
modalita' specifiche di utilizzo degli strumenti di cattura,  nonche'
elenco dettagliato delle specie ittiche e  delle  relative  quantita'
totali di prelievo, espresse in chilogrammi. 
    9.  L'ente  gestore  si  riserva  il  diritto,   con   successivo
provvedimento,  di  disciplinare  le  modalita'  di  verifica   della
necessita' di limitare le attivita' di  pesca  per  le  finalita'  di
tutela delle risorse ittiche. 
    10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'ente
gestore si riserva  il  diritto,  con  successivo  provvedimento,  di
disciplinare le modalita' di prelievo delle risorse ittiche. 
    11. Il  personale  preposto  alla  sorveglianza  puo'  sospendere
l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita'  di  cui  al  presente
articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini  della  tutela  del
patrimonio naturale  e  culturale  nonche'  della  tranquillita'  dei
luoghi dell'area marina protetta. 
    12. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale,  sulla
base degli esiti del monitoraggio svolto, l'ente  gestore  puo',  con
successivo  autonomo  provvedimento,  disciplinare  ulteriormente  le
modalita'  di  prelievo  delle  risorse   ittiche,   in   particolare
indicando: 
      a)  caratteristiche  e  quantita'  degli  attrezzi   da   pesca
utilizzabili per ogni unita' da pesca; 
      b) calendario delle attivita' di pesca,  comprendente  giornate
ed orari per particolari attivita'; 
      c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali
e non; 
      d)  misure  di  tutela  in  riferimento  a  particolari  specie
minacciate o a rischio. 
    13. In relazione alle esigenze di tutela  ambientale  sottese  al
provvedimento di aggiornamento, l'ente gestore puo',  con  successivo
provvedimento, stabilire il divieto di accesso a determinate  aree  e
per specifici periodi alle unita' navali adibite  alle  attivita'  di
pesca professionale.