(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
 
      Disciplina dell'attivita' di pesca ricreativa e sportiva 
 
    1. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca subacquea
in apnea. 
    2. La detenzione e il trasporto di attrezzi  adibiti  alla  pesca
subacquea all'interno dell'area marina protetta e' consentito, previa
autorizzazione  dell'ente  gestore,  esclusivamente   alloggiando   i
suddetti attrezzi, disarmati  e  smontati,  all'interno  di  appositi
contenitori opportunamente chiusi. 
    3.  Nell'area  marina  protetta  non  e'  consentita   la   pesca
ricreativa con le seguenti modalita': 
      a. a traina di profondita' con affondatore e lenze tipo "monel"
e piombo guardiano; 
      b. con l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano,  spagnolo,
giapponese, ecc.) e non mediterranee; 
      c. con la tecnica del "vertical jigging" e similari. 
    4. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca  sportiva
e ricreativa delle seguenti specie: 
      • Cernia (Epinephelus spp.); 
      • Cernia di fondale (Polyprion americanus); 
      • Nacchera (Pinna nobilis). 
      • Aragosta rossa (Palinurus elephas); 
      • Astice (Homarus gammarus); 
      • Cicala (Scyllarus arctus); 
      • Magnosa (Scyllarides latus); 
      • Patella (Patella ferruginea). 
    5. Nell'area marina protetta non sono consentite le gare di pesca
sportiva. 
    6. Nelle zone A e' vietata qualunque attivita' di pesca  sportiva
e ricreativa. 
    7. Nelle zone B e' consentita,  previa  autorizzazione  dell'ente
gestore, la pesca  ricreativa,  riservata  ai  residenti  nei  Comuni
ricadenti nell'area marina protetta, con i seguenti attrezzi: 
      a)  con  bolentino  dall'imbarcazione,  anche   con   canna   a
mulinello, a non piu' di 2 anni; 
      b) con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza,
da terra, a non piu' di 2 ami; 
      c)  con  lenza  a  correntina,  a  non  piu'  di  2  lenze   ad
imbarcazione; 
      d) con lenza a traina, a non piu' di 2 traine a imbarcazione; 
      e) mediante natelli di superficie, ovvero lenze pedagnate a non
piu' di 2 ami, con limite massimo di 5 natelli ad imbarcazione; 
    8. Nella zona C e' consentita,  previa  autorizzazione  dell'ente
gestore, la pesca  ricreativa,  riservata  ai  residenti  nei  Comuni
ricadenti nell'area marina protetta,  con  gli  attrezzi  di  cui  al
precedente comma 7 e con i seguenti: 
      a. con "polpara", mediante l'utilizzo  di  qualsiasi  strumento
destinato alla cattura di cefalopodi octopodi, con o senza esca,  con
non piu' di 2 polpare a imbarcazione, limitatamente al periodo dal 15
ottobre al 30 marzo; 
      b. con "totanara", mediante l'utilizzo di  qualsiasi  strumento
destinato alla cattura di cefalopodi teutidi, con o senza  esca,  con
non piu' di 2 totanare a imbarcazione, limitatamente al  periodo  dal
15 ottobre al 30 marzo; 
      c. con "seppiara", mediante l'utilizzo di  qualsiasi  strumento
destinato alla cattura di cefalopodi sepiidi, con o senza  esca,  con
non piu' di 2 seppiare a imbarcazione limitatamente al periodo dal 15
ottobre al 30 marzo; 
      d. con palamiti, con numero di ami a persona  non  superiore  a
70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione; 
      e. con una nassa nel periodo dal 1° giugno  al  31  agosto,  se
munita del contrassegno identificativo rilasciato  dall'ente  gestore
al momento dell' autorizzazione. 
    9. Al fine di determinare la capacita' di carico dell'area marina
protetta, e il contingentamento  dell'attivita',  in  relazione  alle
esigenze  di  tutela   ambientale   sottese   al   provvedimento   di
aggiornamento,  l'ente  gestore  effettua   il   monitoraggio   delle
attivita' di prelievo, con particolare  riferimento  alla  pesca  con
totanara,  polpara,   seppiara   e   palamiti,   e   adegua,   previa
comunicazione  al  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio, con successivi provvedimenti, la disciplina  della  pesca
sportiva e ricreativa. 
    10. Nella zona C e' consentita, previa  autorizzazione  dell'ente
gestore, la pesca ricreativa ai non residenti  nei  Comuni  ricadenti
nell'area marina protetta, con un massimo  di  2  canne  o  lenze  da
terra, a non piu' di 2 ami. 
    11. Nella zona C, ai fini del rilascio  dell'autorizzazione  alla
pesca   ricreativa,   salva   la   necessita'   di   contingentamento
dell'attivita', sono equiparati ai residenti le seguenti categorie: 
      a. i possessori di abitazioni nei  comuni  ricadenti  nell'area
marina protetta con al massimo due accompagnatori; 
      b. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni  nei  comuni
ricadenti   nell'area    marina    protetta    gia'    in    possesso
dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di
disciplina. 
    12. I ragazzi di eta' inferiore ai 12 anni possono  pescare  solo
se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione. 
    13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente
comma 10, e' considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni
ricadenti nell'area marina protetta. 
    14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per  lo  svolgimento
dell'attivita'  di  cui  al  precedente  comma  10,  i  soggetti  non
residenti nei  Comuni  ricadenti  nell'area  marina  protetta  devono
versare all'ente gestore un corrispettivo  a  titolo  di  diritto  di
segreteria  e  rimborso  spese,  secondo  le  modalita'  indicate  al
successivo art. 33. 
    15. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di esporre
i  contrassegni  autorizzativi  rilasciati  dall'ente  gestore,   che
comprendono  sia  bandiere  o  pennelli  da   issare   solo   durante
l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o  adesivi  da
esporre sull'unita' navale. I  suddetti  contrassegni  devono  essere
riconsegnati presso  gli  uffici  dell'ente  gestore  al  termine  di
scadenza dell'autorizzazione. 
    16. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire
all'ente gestore dati e informazioni relative alle attivita' di pesca
esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta. 
    17. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, i pescatori sportivi
precedentemente autorizzati devono comunicare  annualmente,  entro  e
non oltre il 30 novembre di ogni anno, i periodi di  esercizio  e  le
modalita'  specifiche  di  utilizzo  degli   strumenti   di   cattura
(palamiti, traina, totanara, lenze, ecc.), nonche' elenco dettagliato
delle specie ittiche e delle relative quantita' totali  di  prelievo,
espresse in chilogrammi, dei dodici mesi precedenti. 
    18. Sia a terra che a mare, e' consentito un prelievo  cumulativo
giornaliero fino a 2 kg per persona o 3 kg per unita'  navale,  salvo
il caso di singolo esemplare di peso superiore. In quest'ultimo  caso
e' prescritto l'arresto  immediato  dell'attivita'  di  pesca  ed  e'
altresi' consentito il mantenimento delle eventuali prede pescate  in
precedenza. 
    19. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  alle  attivita'  di
pesca sportiva nell'area marina protetta, i richiedenti devono: 
      a) indicare gli strumenti di pesca che intendono adoperare; 
      b) versare  all'ente  gestore  un  corrispettivo  a  titolo  di
diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita'  di  cui
al successivo art. 33; 
    20. Il transito di unita'  navali  all'interno  dell'area  marina
protetta con attrezzi da  pesca  sportiva  diversi  o  superiori  dai
limiti  stabiliti  dal  presente   Regolamento   e'   eccezionalmente
consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, limitatamente ai
residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alloggiando
i suddetti attrezzi, con gli ami disarmati, all'interno  di  appositi
contenitori  chiusi,  e  comunque  inabili  all'immediato   utilizzo;
eventuali quantitativi di  pescato  diversi  o  superiori  ai  limiti
consentiti all'interno  dell'area  marina  protetta  dovranno  essere
custoditi   in   appositi   contenitori   chiusi,   comunque   sempre
preventivamente dichiarati durante eventuali controlli da  parte  del
personale di vigilanza. 
    21. Il  personale  preposto  alla  sorveglianza  puo'  sospendere
l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita'  di  cui  al  presente
articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini  della  tutela  del
patrimonio naturale nonche' della tranquillita' dei luoghi  dell'area
marina protetta.