Art. 26. Disciplina dell'attivita' di pesca ricreativa e sportiva 1. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca subacquea in apnea. 2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente alloggiando i suddetti attrezzi, disarmati e smontati, all'interno di appositi contenitori opportunamente chiusi. 3. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca ricreativa con le seguenti modalita': a. a traina di profondita' con affondatore e lenze tipo "monel" e piombo guardiano; b. con l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee; c. con la tecnica del "vertical jigging" e similari. 4. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca sportiva e ricreativa delle seguenti specie: • Cernia (Epinephelus spp.); • Cernia di fondale (Polyprion americanus); • Nacchera (Pinna nobilis). • Aragosta rossa (Palinurus elephas); • Astice (Homarus gammarus); • Cicala (Scyllarus arctus); • Magnosa (Scyllarides latus); • Patella (Patella ferruginea). 5. Nell'area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva. 6. Nelle zone A e' vietata qualunque attivita' di pesca sportiva e ricreativa. 7. Nelle zone B e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la pesca ricreativa, riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, con i seguenti attrezzi: a) con bolentino dall'imbarcazione, anche con canna a mulinello, a non piu' di 2 anni; b) con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra, a non piu' di 2 ami; c) con lenza a correntina, a non piu' di 2 lenze ad imbarcazione; d) con lenza a traina, a non piu' di 2 traine a imbarcazione; e) mediante natelli di superficie, ovvero lenze pedagnate a non piu' di 2 ami, con limite massimo di 5 natelli ad imbarcazione; 8. Nella zona C e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la pesca ricreativa, riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, con gli attrezzi di cui al precedente comma 7 e con i seguenti: a. con "polpara", mediante l'utilizzo di qualsiasi strumento destinato alla cattura di cefalopodi octopodi, con o senza esca, con non piu' di 2 polpare a imbarcazione, limitatamente al periodo dal 15 ottobre al 30 marzo; b. con "totanara", mediante l'utilizzo di qualsiasi strumento destinato alla cattura di cefalopodi teutidi, con o senza esca, con non piu' di 2 totanare a imbarcazione, limitatamente al periodo dal 15 ottobre al 30 marzo; c. con "seppiara", mediante l'utilizzo di qualsiasi strumento destinato alla cattura di cefalopodi sepiidi, con o senza esca, con non piu' di 2 seppiare a imbarcazione limitatamente al periodo dal 15 ottobre al 30 marzo; d. con palamiti, con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione; e. con una nassa nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto, se munita del contrassegno identificativo rilasciato dall'ente gestore al momento dell' autorizzazione. 9. Al fine di determinare la capacita' di carico dell'area marina protetta, e il contingentamento dell'attivita', in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento di aggiornamento, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' di prelievo, con particolare riferimento alla pesca con totanara, polpara, seppiara e palamiti, e adegua, previa comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con successivi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva e ricreativa. 10. Nella zona C e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la pesca ricreativa ai non residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, con un massimo di 2 canne o lenze da terra, a non piu' di 2 ami. 11. Nella zona C, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca ricreativa, salva la necessita' di contingentamento dell'attivita', sono equiparati ai residenti le seguenti categorie: a. i possessori di abitazioni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con al massimo due accompagnatori; b. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta gia' in possesso dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina. 12. I ragazzi di eta' inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione. 13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 10, e' considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell'area marina protetta. 14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di cui al precedente comma 10, i soggetti non residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33. 15. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unita' navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione. 16. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative alle attivita' di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta. 17. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, i pescatori sportivi precedentemente autorizzati devono comunicare annualmente, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, i periodi di esercizio e le modalita' specifiche di utilizzo degli strumenti di cattura (palamiti, traina, totanara, lenze, ecc.), nonche' elenco dettagliato delle specie ittiche e delle relative quantita' totali di prelievo, espresse in chilogrammi, dei dodici mesi precedenti. 18. Sia a terra che a mare, e' consentito un prelievo cumulativo giornaliero fino a 2 kg per persona o 3 kg per unita' navale, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore. In quest'ultimo caso e' prescritto l'arresto immediato dell'attivita' di pesca ed e' altresi' consentito il mantenimento delle eventuali prede pescate in precedenza. 19. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pesca sportiva nell'area marina protetta, i richiedenti devono: a) indicare gli strumenti di pesca che intendono adoperare; b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' di cui al successivo art. 33; 20. Il transito di unita' navali all'interno dell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente Regolamento e' eccezionalmente consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, limitatamente ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alloggiando i suddetti attrezzi, con gli ami disarmati, all'interno di appositi contenitori chiusi, e comunque inabili all'immediato utilizzo; eventuali quantitativi di pescato diversi o superiori ai limiti consentiti all'interno dell'area marina protetta dovranno essere custoditi in appositi contenitori chiusi, comunque sempre preventivamente dichiarati durante eventuali controlli da parte del personale di vigilanza. 21. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.