(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
 
              Disciplina dell'attivita' di pescaturismo 
 
    1. Nell'area marina protetta e' vietata la pesca  delle  seguenti
specie: 
      a. Cernia (Epinephelus spp.); 
      b. Cernia di fondale (Polyprion americanus); 
      c. Nacchera (Pinna nobilis); 
      d. Aragosta rossa (Palinurus elephas); 
      e. Astice (Homarus gammarus); 
      f. Cicala (Scyllarus arctus); 
      g. Magnosa (Scyllarides latus) 
      h. Patella (Patella ferruginea). 
    2. Nelle zone A e nella zona B circostante la Punta Montenero  e'
vietata qualunque attivita' di pescaturismo. 
    3. Nella zona B circostante la Punta Mesco  e  nella  zona  C  e'
consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore,  l'attivita'  di
pescaturismo, come disciplinata dal decreto  ministeriale  13  aprile
1999,  n.  293,  riservata  alle  imprese  di  pesca  che  esercitano
l'attivita' individualmente  o  in  forma  cooperativa,  aventi  sede
legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta  alla  data  di
entrata in vigore del decreto istitutivo, costituite  preferibilmente
da soci residenti o, in subordine, che abbiano risieduto  per  almeno
dieci anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, e ai  soci
delle suddette cooperative, inseriti alla stessa data nel registro di
ciascuna cooperativa, con gli attrezzi e le modalita' previste per la
pesca professionale al precedente art. 25. 
    4. E' fatto divieto di uso improprio di  impianti  di  diffusione
della voce e di  segnali  acustici  o  sonori,  se  non  per  fornire
informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate,  con  volume
sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi. 
    5. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i
contrassegni  autorizzativi   rilasciati   dall'ente   gestore,   che
comprendono  sia  bandiere  o  pennelli  da   issare   solo   durante
l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o  adesivi  da
esporre sull'unita' navale. I  suddetti  contrassegni  devono  essere
riconsegnati presso  gli  uffici  dell'ente  gestore  al  termine  di
scadenza dell'autorizzazione. 
    6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di  fornire
all'ente gestore dati e informazioni relative alle attivita' di pesca
esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta. 
    7.  Ai  fini  del   rinnovo   dell'autorizzazione,   i   soggetti
precedentemente autorizzati devono comunicare  annualmente,  entro  e
non oltre il 30 novembre di ogni anno, i periodi di  esercizio  e  le
modalita' specifiche di utilizzo degli strumenti  di  nonche'  elenco
dettagliato delle specie ittiche e delle relative quantita' totali di
prelievo, espresse in chilogrammi. 
    8. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale,  l'ente
gestore si riserva  il  diritto,  con  successivo  provvedimento,  di
disciplinare  le  modalita'   di   esercizio   delle   attivita'   di
pescaturismo. 
    9.  Il  personale  preposto  alla  sorveglianza  puo'  sospendere
l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita'  di  cui  al  presente
articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini  della  tutela  del
patrimonio naturale  e  culturale  nonche'  della  tranquillita'  dei
luoghi dell'area marina protetta.