Art. 27. Disciplina dell'attivita' di pescaturismo 1. Nell'area marina protetta e' vietata la pesca delle seguenti specie: a. Cernia (Epinephelus spp.); b. Cernia di fondale (Polyprion americanus); c. Nacchera (Pinna nobilis); d. Aragosta rossa (Palinurus elephas); e. Astice (Homarus gammarus); f. Cicala (Scyllarus arctus); g. Magnosa (Scyllarides latus) h. Patella (Patella ferruginea). 2. Nelle zone A e nella zona B circostante la Punta Montenero e' vietata qualunque attivita' di pescaturismo. 3. Nella zona B circostante la Punta Mesco e nella zona C e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'attivita' di pescaturismo, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attivita' individualmente o in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, costituite preferibilmente da soci residenti o, in subordine, che abbiano risieduto per almeno dieci anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, e ai soci delle suddette cooperative, inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con gli attrezzi e le modalita' previste per la pesca professionale al precedente art. 25. 4. E' fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi. 5. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attivita' autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unita' navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione. 6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative alle attivita' di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta. 7. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, i soggetti precedentemente autorizzati devono comunicare annualmente, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, i periodi di esercizio e le modalita' specifiche di utilizzo degli strumenti di nonche' elenco dettagliato delle specie ittiche e delle relative quantita' totali di prelievo, espresse in chilogrammi. 8. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalita' di esercizio delle attivita' di pescaturismo. 9. Il personale preposto alla sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.