Art. 8. Disciplina delle concessioni demaniali 1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta "Cinque Terre", anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa sono disciplinati in funzione della zonazione come di seguito riportato: b) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dall'ente gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica; c) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuti conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive dell'area marina protetta; d) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati e rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive dell'area marina protetta. 2. I titolari di concessioni demaniali marittime in vigore alla data di emanazione del presente regolamento di esecuzione devono dare comunicazione degli estremi della concessione all'ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Titolo IV. 3. Eventuali nuove richieste di concessioni demaniali marittime, esclusivamente riferite alle zone B e C, devono essere inoltrate all'Amministrazione competente, unitamente alla richiesta all'ente gestore, ai fini dell'espressione dell'intesa o del rilascio del parere. 4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve curare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento in un luogo ben visibile agli utenti.