Art. 13. 1. Nei modi e nelle forme stabiliti negli articoli 6, 7 e 8, l'assemblea dei partecipanti e' convocata presso le sedi quando ha per oggetto la nomina di consiglieri superiori o la revoca del loro mandato in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 16. 2. L'assemblea e' regolarmente costituita quando sia rappresentato almeno un decimo del capitale. In mancanza, l'assemblea e' riconvocata con le formalita' stabilite nell'art. 10. 3. L'ufficio di segretario dell'assemblea spetta al segretario del Consiglio di reggenza e, in sua assenza, a uno dei presenti all'assemblea, da designarsi dal presidente della medesima. 4. Qualora il numero dei consiglieri superiori da nominare sia pari o superiore a sette, le nomine sono demandate ad un'unica assemblea da tenersi presso l'Amministrazione centrale della Banca con l'osservanza delle modalita' stabilite per l'assemblea ordinaria. 5. In tale assemblea si procede a votazioni separate per ciascuna sede.