(Statuto-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
    1. Nei modi e nelle forme stabiliti negli  articoli  6,  7  e  8,
l'assemblea dei partecipanti e' convocata presso le  sedi  quando  ha
per oggetto la nomina di consiglieri superiori o la revoca  del  loro
mandato in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 16. 
    2.   L'assemblea   e'   regolarmente   costituita   quando    sia
rappresentato almeno un decimo del capitale. In mancanza, l'assemblea
e' riconvocata con le formalita' stabilite nell'art. 10. 
    3. L'ufficio di segretario dell'assemblea  spetta  al  segretario
del Consiglio di reggenza e, in  sua  assenza,  a  uno  dei  presenti
all'assemblea, da designarsi dal presidente della medesima. 
    4. Qualora il numero dei consiglieri superiori  da  nominare  sia
pari o superiore a  sette,  le  nomine  sono  demandate  ad  un'unica
assemblea da tenersi presso l'Amministrazione  centrale  della  Banca
con l'osservanza delle modalita' stabilite per l'assemblea ordinaria. 
    5. In tale assemblea si procede a votazioni separate per ciascuna
sede.