(Statuto-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
    1. Qualora  non  sia  possibile  esaurire  i  lavori  nel  giorno
stabilito,  il  Presidente  puo'  aggiornare  l'assemblea  a   quello
successivo. 
    2. Nel caso in cui,  nel  secondo  giorno,  l'assemblea  non  sia
regolarmente costituita, restano valide le  deliberazioni  prese  nel
primo giorno. Per la discussione delle altre materie da  trattare  si
deve procedere ad una nuova convocazione con le  formalita'  indicate
nell'art. 10.