Art. 8. 1. Qualora non sia possibile esaurire i lavori nel giorno stabilito, il Presidente puo' aggiornare l'assemblea a quello successivo. 2. Nel caso in cui, nel secondo giorno, l'assemblea non sia regolarmente costituita, restano valide le deliberazioni prese nel primo giorno. Per la discussione delle altre materie da trattare si deve procedere ad una nuova convocazione con le formalita' indicate nell'art. 10.