Art. 24. Organismo di vigilanza 1. l'organismo di vigilanza e' un organo collegiale composto di .... membri, di cui uno nominato dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e uno del Ministero dello sviluppo economico. Il consiglio di amministrazione del Consorzio, provvede alla nomina degli altri membri dell'organismo di vigilanza e provvede alla nomina del Presidente dell'organismo medesimo. 2. l'organismo di vigilanza ha durata in carica pari a quella del consiglio di amministrazione. I membri dell'organismo sono scelti tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle attivita' di verifica e vigilanza. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni privi di compiti operativi. 3. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno dei componenti dell'organismo di vigilanza nominato da uno dei suddetti Ministero, il medesimo Ministero provvede a nominare un nuovo componente. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno dei componenti dell'organismo di vigilanza nominato dal Consiglio di amministrazione, quest'ultima provvede a nominare un nuovo componente. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore. 4. l'organismo di vigilanza ha le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.