(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
            Finanziamento delle attivita' del consorzio 
 
    1. Il consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della  propria
gestione finanziaria. I mezzi finanziari  per  lo  svolgimento  delle
attivita' ed il funzionamento del consorzio sono costituiti da: 
      a.  i  proventi  delle  attivita'  svolte  dal   consorzio   in
attuazione di disposizioni di legge e statutarie, nel rispetto  delle
regole di concorrenza e corretta gestione ambientale; 
      b. il contributo versato annualmente dai  consorziati,  la  cui
entita' e' determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  dello
sviluppo economico; 
      c. i proventi della gestione patrimoniale del fondo consortile; 
      d.   eventuali   liberalita',   contributi   e    finanziamenti
provenienti da soggetti pubblici e/o privati; 
      e. l'eventuale contributo percentuale di riciclaggio, di cui al
comma 13 dell'art. 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
      f. l'utilizzazione di  fondi  di  riserva  nei  limiti  di  cui
all'art. 10, comma 4; 
      g.  l'eventuale  utilizzazione  del  fondo   consortile   nelle
modalita' definite dall'art. 10, commi 3 e 4 del presente statuto.