Art. 11. Finanziamento delle attivita' del consorzio 1. Il consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attivita' ed il funzionamento del consorzio sono costituiti da: a. i proventi delle attivita' svolte dal consorzio in attuazione di disposizioni di legge e statutarie, nel rispetto delle regole di concorrenza e corretta gestione ambientale; b. il contributo versato annualmente dai consorziati, la cui entita' e' determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; c. i proventi della gestione patrimoniale del fondo consortile; d. eventuali liberalita', contributi e finanziamenti provenienti da soggetti pubblici e/o privati; e. l'eventuale contributo percentuale di riciclaggio, di cui al comma 13 dell'art. 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; f. l'utilizzazione di fondi di riserva nei limiti di cui all'art. 10, comma 4; g. l'eventuale utilizzazione del fondo consortile nelle modalita' definite dall'art. 10, commi 3 e 4 del presente statuto.