(Regolamento-art. 14)
                              Art. 14. 
                   Disposizioni specifiche in tema 
               di segnalazioni di operazioni sospette 
 
    1. L'organo con funzioni di amministrazione  adotta  disposizioni
procedurali atte a disciplinare le  modalita'  di  individuazione  ed
analisi,   nell'ambito   dello    svolgimento    della    prestazione
professionale, degli elementi di anomalia di potenziale rilevanza  ai
fini dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette. 
    2. Il responsabile dell'incarico di revisione, che  partecipa  al
compimento della prestazione e  al  quale  compete  la  gestione  del
rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la
segnalazione   di   eventuali   operazioni   sospette    al    legale
rappresentante o a un suo delegato. 
    3.  Il  legale  rappresentante  o  il   delegato   esaminano   le
segnalazioni pervenute e, qualora  le  ritengano  fondate  alla  luce
dell'insieme degli elementi a propria disposizione e  delle  evidenze
desumibili dai dati e dalle informazioni conservati,  le  trasmettono
alla UIF, prive del nominativo del segnalante. 
    4. Le disposizioni procedurali interne descrivono tutte  le  fasi
del  processo  di  analisi,  rappresentazione  e  valutazione   delle
operazioni sospette, prevedendo che il contributo dei  vari  soggetti
coinvolti sia adeguatamente documentato  anche  in  caso  di  mancato
invio della segnalazione alla UIF. 
    5. La persona nominata delegato previa delibera  dell'organo  con
funzioni  di  amministrazione,  sentito  l'organo  con  funzioni   di
controllo,  deve  essere  in  possesso  di  adeguati   requisiti   di
indipendenza, autorevolezza e professionalita'. Il delegato non  deve
avere responsabilita' dirette in  aree  operative,  ne'  deve  essere
gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree. 
    6.  La  delega  per  la  valutazione  e  la  trasmissione   delle
segnalazioni pervenute puo' essere attribuita al  responsabile  della
funzione  antiriciclaggio.  La  medesima  delega  non   puo'   essere
conferita al responsabile della funzione di controllo di qualita' ne'
a soggetti esterni all'impresa. 
    7. Il ruolo e le responsabilita' del legale rappresentante ovvero
del delegato devono essere adeguatamente formalizzati e resi pubblici
all'interno della struttura. Il nominativo del legale  rappresentante
ovvero del delegato va comunicato alla UIF. Nella  normativa  interna
sono definiti i presidi da adottare a  tutela  dell'indipendenza  del
legale rappresentante e del delegato, con riferimento alla  clientela
nei  confronti  della  quale  detti   soggetti   svolgano   attivita'
professionale. 
    8. Il legale rappresentante o il delegato: 
      a) devono avere libero accesso  a  tutti  i  documenti  e  dati
rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti,  nonche'  ai  flussi
informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture  coinvolte
nella  prevenzione  e  gestione  dei  rischi  di  riciclaggio  e   di
finanziamento del terrorismo, e possono acquisire informazioni  utili
dal responsabile della funzione antiriciclaggio; 
      b) comunicano, con le  modalita'  organizzative  ritenute  piu'
appropriate,  l'esito  della  propria  valutazione  al   responsabile
dell'incarico che ha effettuato la segnalazione; 
      c) svolgono all'occorrenza un ruolo di  interlocuzione  con  la
UIF  e  corrispondono  tempestivamente  ad  eventuali  richieste   di
approfondimento da parte della stessa. 
    9. L'organo con  funzioni  di  amministrazione  adotta  tutte  le
misure idonee ad  assicurare  la  riservatezza  dell'identita'  delle
persone che effettuano la segnalazione. Il legale rappresentante o il
delegato sono responsabili della custodia degli atti e dei  documenti
in cui sono indicate le generalita' del segnalante.