(Regolamento-art. 15)
                              Art. 15. 
                 Partner responsabile dell'incarico 
 
    1. Le procedure interne approvate  dall'organo  con  funzioni  di
amministrazione  descrivono  i  compiti,  ivi  compresi   quelli   di
coordinamento  e  supervisione,  assegnati  al  partner  responsabile
dell'incarico  con  riguardo  agli   adempimenti   preordinati   alla
prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e  di  finanziamento
del terrorismo. 
    2. Il partner responsabile dell'incarico deve valutare il rischio
di  riciclaggio  e  di  finanziamento  del  terrorismo   nella   fase
propedeutica all'accettazione del cliente e dell'incarico e  in  sede
di valutazione periodica dello stesso, in modo tale che si pervenga a
formulare e a tenere aggiornato un motivato giudizio sia in merito al
rischio generale di revisione del cliente, sia in merito al grado  di
rischio specifico  di  riciclaggio  e  finanziamento  del  terrorismo
associabile al cliente oggetto di valutazione. 
    3. Nel caso di assegnazione di un grado  di  rischio  elevato  di
riciclaggio  o  di   finanziamento   del   terrorismo,   il   partner
responsabile  dell'incarico  deve  comunicare  tale   situazione   al
responsabile della funzione antiriciclaggio  e,  ove  presente,  alla
funzione  di  risk  management,  al  fine  sia  di   concordare   con
quest'ultima il livello di rischio generale di revisione da assegnare
al cliente, sia di decidere se accettare/continuare o meno a prestare
servizi   allo   stesso.   Nel   caso   in   cui   si    decida    di
accettare/continuare  la  prestazione  del   servizio,   il   partner
responsabile  dell'incarico  stabilisce,  con   il   contributo   del
responsabile della funzione antiriciclaggio, le misure di  rafforzata
verifica da applicare e provvede a conservarne evidenza scritta. 
    4.   Al   partner   responsabile   dell'incarico    compete    la
responsabilita'  di  identificare  e  valutare,   nell'ambito   delle
attivita' di esecuzione della prestazione professionale, gli elementi
di  anomalia  di  potenziale  rilevanza  ai  fini   dell'obbligo   di
segnalazione di  operazioni  sospette,  provvedendo  se  del  caso  a
trasmettere senza ritardo una segnalazione al legale rappresentante o
al delegato per le successive analisi  e  valutazioni  di  rispettiva
competenza.