Art. 8. Organo con funzioni di controllo 1. L'organo con funzioni di controllo: a) verifica l'adeguatezza delle procedure di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e viene sentito in merito all'autovalutazione periodica condotta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del presente regolamento; b) viene sentito in merito alla nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e alla definizione della configurazione complessiva dei sistemi di controllo interno e dei presidi di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; c) vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalita' e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio e antiterrorismo avvalendosi: delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari; dei flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile della funzione antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno, in particolare dalla funzione di controllo di qualita'; d) valuta l'idoneita' delle procedure relative all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione dei documenti e dei dati ai sensi del titolo II, capo II, del decreto antiriciclaggio, alla segnalazione delle operazioni sospette, agli obblighi di comunicazione ai sensi del titolo II, capo VI, del decreto antiriciclaggio e ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni; e) promuove approfondimenti sulle cause delle carenze, anomalie e irregolarita' riscontrate e l'adozione delle relative misure correttive; f) adempie senza ritardo gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 46 e 51 del decreto antiriciclaggio.