(Regolamento-art. 8)
                               Art. 8. 
                  Organo con funzioni di controllo 
 
    1. L'organo con funzioni di controllo: 
      a)  verifica  l'adeguatezza  delle  procedure  di   analisi   e
valutazione  dei  rischi  di  riciclaggio  e  di  finanziamento   del
terrorismo e viene sentito in  merito  all'autovalutazione  periodica
condotta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del presente regolamento; 
      b) viene sentito in merito alla nomina del  responsabile  della
funzione antiriciclaggio  e  alla  definizione  della  configurazione
complessiva dei  sistemi  di  controllo  interno  e  dei  presidi  di
gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; 
      c) vigila sull'osservanza della normativa e sulla  completezza,
funzionalita'  e  adeguatezza   dei   controlli   antiriciclaggio   e
antiterrorismo avvalendosi: 
        delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche  e
degli accertamenti necessari; 
        dei  flussi  informativi  provenienti  dagli   altri   organi
aziendali, dal responsabile della funzione  antiriciclaggio  e  dalle
altre funzioni di controllo interno, in particolare dalla funzione di
controllo di qualita'; 
      d) valuta l'idoneita'  delle  procedure  relative  all'adeguata
verifica della clientela, alla conservazione dei documenti e dei dati
ai sensi del titolo II, capo II, del  decreto  antiriciclaggio,  alla
segnalazione   delle   operazioni   sospette,   agli   obblighi    di
comunicazione  ai  sensi  del  titolo  II,  capo  VI,   del   decreto
antiriciclaggio  e  ai  sistemi   interni   di   segnalazione   delle
violazioni; 
      e) promuove approfondimenti sulle cause delle carenze, anomalie
e  irregolarita'  riscontrate  e  l'adozione  delle  relative  misure
correttive; 
      f) adempie senza ritardo gli obblighi di comunicazione  di  cui
agli articoli 46 e 51 del decreto antiriciclaggio.