(Allegato 1-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
                    Accesso agli archivi pubblici 
 
    1. L´accesso agli archivi pubblici e' libero.  Tutti  gli  utenti
hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri. 
    2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti  di
carattere riservato relativi alla politica interna  ed  estera  dello
Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro  data  e
quelli contenenti i dati di cui agli artt. 9, par. 1, e 10 RGPD,  che
divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la  loro  data.
Il termine e' di settanta anni se i dati sono  relativi  alla  salute
ovvero  alla  vita  o  all'orientamento  sessuale   oppure   rapporti
riservati di tipo familiare. 
    3. L´autorizzazione alla consultazione dei documenti  di  cui  al
comma 2 puo' essere rilasciata prima della scadenza dei  termini  dal
Ministro dell´interno, previo parere del direttore  dell´Archivio  di
Stato  o  del  sovrintendente  archivistico  competenti  e  udita  la
Commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti
di archivio riservati istituita  presso  il  Ministero  dell´interno,
secondo quanto previsto all'art. 123 del decreto  legislativo  n.  42
del 2004. 
    4.  In  caso  di  richiesta  di  autorizzazione  a  consultare  i
documenti di cui  al  comma  2  prima  della  scadenza  dei  termini,
l´utente presenta all´ente che li conserva  un  progetto  di  ricerca
che,  in  relazione  alle  fonti  riservate  per  le   quali   chiede
l´autorizzazione, illustri le finalita' della ricerca e le  modalita'
di diffusione dei dati. Il richiedente ha facolta' di presentare ogni
altra documentazione utile. 
    5. L´autorizzazione di cui  al  comma  3  alla  consultazione  e'
rilasciata a parita' di condizioni  ad  ogni  altro  richiedente.  La
valutazione della  parita'  di  condizioni  avviene  sulla  base  del
progetto di ricerca di cui al comma 4. 
    6. L´autorizzazione alla consultazione dei documenti, di  cui  al
comma 3, prima dello scadere  dei  termini,  puo'  contenere  cautele
volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i  diritti,
le liberta' e la dignita' delle persone interessate. 
    7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi
della ricerca desumibili dal progetto, nell´obbligo di non diffondere
i nomi delle persone, nell´uso delle  sole  iniziali  dei  nominativi
degli interessati, nell´oscuramento dei nomi in una banca dati, nella
sottrazione temporanea di  singoli  documenti  dai  fascicoli  o  nel
divieto di riproduzione  dei  documenti.  Particolare  attenzione  e'
prestata al principio della pertinenza e all´indicazione di  fatti  o
circostanze  che  possono  rendere   facilmente   individuabili   gli
interessati. 
    8. L´autorizzazione di cui al comma 3 e' personale e il  titolare
dell´autorizzazione  non   puo'   delegare   altri   al   conseguente
trattamento dei  dati.  I  documenti  mantengono  il  loro  carattere
riservato e non possono  essere  ulteriormente  utilizzati  da  altri
soggetti senza la relativa autorizzazione.